C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 21/02/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Tresché Conca A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 30 del 31/1/2018 –disputa gara S.Tomio-Tresché Conca del 28/1/2018- Campionato di 3^ Categoria
Ricorso A.C. Tresché Conca A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 30 del 31/1/2018 –disputa gara S.Tomio-Tresché Conca del 28/1/2018- Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Tresché Conca A.S.D. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel C.U. n. 30 del 31/1/2018 e relativa alla disputa della gara sopra indicata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.C. Treschè Conca con il quale chiede l’applicazione del disposto dell’art. 17/1 del C.G.S. e comunque l’applicazione di punti di penalizzazione nella classifica della Società S.Tomio, perché sostenitori della Società ospitante avrebbero lanciato in campo lattine di birra che hanno colpito un loro giocatore, alterando in tale maniera la regolarità della gara. esaminata la documentazione ufficiale in atti; lette le controdeduzioni della Società S.Tomio; sentito, il rappresentante della Società ricorrente, assistito dal Dott. Michael Baù; sentito il rappresentante della Società S.Tomio assistito dall’Avv. Danilo Montanari; avuto riguardo a quanto dichiarato dal direttore di gara, sentito avanti a questa Corte, in ordine alla circostanza che in occasione del secondo goal del Tresché Conca non gli risultano esserci stati lanci di oggetti o altri tipi di contestazione da parte del pubblico; tenuto conto anche che, sempre secondo l’arbitro, il calciatore asseritamente colpito si è accasciato a terra nei pressi del centro campo senza che lì intorno ci fosse traccia di oggetto contundente; che, pertanto, l’unico indizio relativo al fatto che tale calciatore possa essere stato colpito risulterebbe dal suo stato confusionale e da un leggero segno alla tempia sinistra verificato dal direttore di gara; che non è quindi prova certa in ordine al fatto che il malore fosse riconducibile al lancio di una lattina di birra da parte dei sostenitori del S.Tomio e quindi con un certo nesso causale tra la sostituzione del calciatore e l’asserito evento P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale
conferma il risultato così come omologato dal Giudice di primo grado; ritiene, inoltre, questa Corte, che non vi siano le condizioni per l’applicazione dell’art. 96 C.P.C. così come invocato dalla difesa del S.Tomio la Corte, infine, valutando che è stato accertato dall’arbitro un atteggiamento tenuto dai tifosi del S.Tomio, che in più occasioni durante l’intera partita ha lanciato oggetti ed in particolare lattine di birra sul terreno di gioco, da ritenersi pericoloso per la incolumità dei calciatori , assume di dover aumentare la sanzione pecuniaria portandola complessivamente ad € 400,00 delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Tresché Conca aumentando ad euro 400 la sanzione pecuniaria inflitta alla società S. Tomio. - essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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