C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/03/2018 – Delibera – Ricorso ASD Bocar Juniors CMP Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Ammenda di € 100,00; Inibizione fino 18/4/2018 dirigente Camisotti Sandro – Campionato Allievi Regionale – Fascia “B”

Ricorso ASD Bocar Juniors CMP Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Ammenda di € 100,00; Inibizione fino 18/4/2018 dirigente Camisotti Sandro - Campionato Allievi Regionale – Fascia “B”

La Società ASD Bocar Juniors CMP ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 64 del 7/2/2018 e relative a : Ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per offese e minacce all’arbitro durante ed alla fine della gara”; Inibizione fin o al 18/4/2018 a carico del Dirigente Camisotti Sandro : “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro dopo l'allontanamento dal campo, reiterando minacce ed offese al termine della gara impedendo allo stesso di rientrare nello spogliatoio sostuto da persone non autorizzate entrate nel recinto di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Bocar Juniors CMP; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al Sig. Camisotti nella riunione del 27/2/2018; sentito, altresì, personalmente l’arbitro nella riunione odierna, il quale ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara e del relativo supplemento; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena (v. art. 35.1.1. del C.G.S.); valutati i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo che appaiono equi rispetto ai fatti descritti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Bocar Junior CMP; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 18/4/2018 a carico del dirigente Camisotti Sandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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