C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 14/03/2018 – Delibera – Ricorso ASD Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 28/2/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara del 24/2/2018 Union Vis – Calcio Cavarzere – Campionato Juniores Regionale
Ricorso ASD Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 28/2/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara del 24/2/2018 Union Vis – Calcio Cavarzere – Campionato Juniores Regionale
La Società ASD Calcio Cavarzere ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 70 del 28/2/2018 per i seguenti motivi : ”Rilevato dal R.A. che la gara veniva sospesa dopo la fine del primo tempo in quanto, al rientro negli spogliatoi durante l'intervallo, la società Ospitata Calcio Cavarzere prendeva atto che era avvenuto un furto ai danni dei giocatori (portafogli e cellulari), i quali presentavano uno stato d'animo che non ne permetteva la continuazione della gara, come anche da dichiarazione scritta del dirigente allegata al referto arbitrale; preso atto dal richiesto supplemento di referto Arbitrale che il direttore di gara invitava i capitani a manifestare la volontà di riprendere la gara e, stante il diniego espresso dal capitano della Soc. Calcio Cavarzere, disponeva la sospensione anticipata della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Calcio Cavarzere; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; la Corte, atteso che i fatti non sono contestati e ritenuto di dare applicazione al comma 4 dell’art. 17 del C.G.S., e ciò a causa dello stato d’animo determinato nei calciatori del Cavarzere dal furto subito che ha colpito molti di essi, accoglie il ricorso e ordina ai sensi della lettera c) del predetto comma 4 la ripetizione della gara Union VisCavarzere. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Calcio Cavarzere; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico del Calcio Cavarzere; - di disporre la ripetizione della gara Union Vis-Calcio Cavarzee in data da destinarsi dal C.R. Veneto; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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