C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 14/03/2018 – Delibera – Ricorso A.C.D. Galliera Veneta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 28/2/2018 – Squalifica per 10 giornate giocatore Martini Riccardo – Campionato Juniores Locale
Ricorso A.C.D. Galliera Veneta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 28/2/2018 – Squalifica per 10 giornate giocatore Martini Riccardo – Campionato Juniores Locale
La Società ACD Galliera Veneta ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel C.U. n. 49 del 28/2/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Martini Riccardo per i seguenti motivi : ”letto il rapporto arbitrale, ed il suo supplemento, in cui si relaziona che Martini Riccardo, calciatore della squadra ospitante, A.C.D. Galliera, definiva un avversario, di colore, con l’epiteto “scimmia che non sei altro”, considerata la natura dell’insulto, chiaramente espressivo di discriminazione razziale ai danni di un giocatore avversario, pressoché coetaneo, il G.S. delibera di sanzionare Martini Riccardo, tesserato con l’A.C.D. Galliera, con la squalifica per dieci giornate; invita l’A.C.D. Galliera a richiamare i propri tesserati ed i suoi dirigenti sul contenuto dell’art. 11 del CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC, nonché ad avvertire i suoi sostenitori delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza di comportamenti discriminatori da parte loro”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Galliera Veneta; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che per l’insulto razziale quale certamente è l’epiteto “scimmia che non sei altro” rivolta ad un giocatore di colore, è prevista la sanzione di dieci giornate di squalifica come minimo edittale (cfr. art. 11 comma 2 del C.G.S.) e che le scuse successivamente porte all’interessato, costituiscono atto doveroso ma non hanno natura esimente o di attenuante P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Galliera Veneta; - di confermarla sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Martini Riccardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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