C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 28/03/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. San Michele 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 40 del 14/3/2018 – Delibera ripetizione della gara S.Michele 2009-Guizza del 25/2/2018 – Campionato di 2^ Categoria

 

Ricorso U.S.D. San Michele 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 40 del 14/3/2018 – Delibera ripetizione della gara S.Michele 2009-Guizza del 25/2/2018 - Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S. San Michele 2009 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova assunta con Comunicato n. 40 del 14/3/2018 per i seguenti motivi :

“Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 37 del 28.02.2018 pag. 1194, esaminato il rapporto di gara nel quale l'arbitro riporta una annotazione relativa alla sua conduzione tecnica e che viene confermata anche nel richiesto e ricevuto suo supplemento di rapporto e precisamente :"Al 15º del 2ºtempo fermavo il gioco con il pallone in mano al portiere della società SAN MICHELE 2009 dopo 15 secondi il gioco viene ripreso con la rimessa con le mani dal portiere che lo indirizza al proprio difensore": tale dichiarazione del Direttore di gara equivale all'ammissione di avere commesso un errore tecnico. Infatti la regola 5 punto 6 della Guida pratica A.I.A. (pag.55 edizione 2017) prescrive che: "Quando l'arbitro inavvertitamente o per errore emette un fischio, il fischio interrompe il gioco che dovrà essere ripreso con una Sua rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto". Ai sensi dell'art.29, commi 3 e 4, del C.G.S., il Giudice Sportivo deve giudicare in prima istanza, anche "d'ufficio, sulla base dei documenti ufficiali","sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica". Nella sua costante giurisprudenza, la C.A.F. ha ritenuto che tra i"fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici" deve essere annoverato il caso di"un errore tecnico riconosciuto dall'arbitro(...poichè...)in tal caso l'organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara". D'altra parte, l'art. 17 comma 4 del C.G.S. ha cura di precisare che "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara". Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo: - Preso atto che nella dichiarazione dell'arbitro emerge che nella circostanza era stata disattesa la regola 5 punto 6 della Guida pratica A.I.A. del Regolamento del Gioco del Calcio(pag. 55 edizione 2017); - Considerato che trattasi di errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso dal Direttore di gara; delibera, ai sensi degli art. 17 comma 4 lettera C e 29 comma B e 4 lettera A, quanto segue: - di non omologare la gara con il risultato conseguito sul campo; - di disporre la ripetizione della gara in oggetto in data da destinarsi a cura di questa Delegazione; - di confermare i relativi provvedimenti disciplinari già pubblicati nei pertinenti paragrafi del C.U. nº 37 del 28.02.2018. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società San Michele 2009; esaminata la documentazione ufficiale in atti; atteso che l’errore tecnico risulta espressamente ammesso dall’arbitro e la sua influenza per ovvie ragioni sul risultato e sul svolgimento della gara, non può da questa Corte essere valutata, confermando il provvedimento emesso dal Giudice di primo grado di ripetere la gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società San Michele 2009; - di confermare la decisione di ripetere la gara San Michele 2009 – Guizza del Campionato di 2^ Categoria, - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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