C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 11/04/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. Primavera – Verona Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 52 del 28/3/2018 –Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 a carico della Società Primavera (gara del 24/3/2018 Olimpia Ponte Crencano-Primavera); ammenda di € 150,00; squalifica tre giornate giocatore Fasoli Leonardo; Squalifica fino al 9/5/2018 allenatore Paolini Norbert – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso U.S.D. Primavera - Verona Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 52 del 28/3/2018 –Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 a carico della Società Primavera (gara del 24/3/2018 Olimpia Ponte Crencano-Primavera); ammenda di € 150,00; squalifica tre giornate giocatore Fasoli Leonardo; Squalifica fino al 9/5/2018 allenatore Paolini Norbert – Campionato Juniores Provinciale

La Società G.S. Primavera di Verona ha presentato ricorso avverso le decisioni su indicate assunte del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel C.U. n. 52 del 28/3/2018, così motivate : “sentito l’arbitro che Rilevato dal rapporto di gara al 27' del 2° tempo la gara veniva definitivamente sospesa in quanto sei/sette giocatori della società Primavera abbandonavano il recinto di gioco per avventarsi contro i sostenitori della società Olimpia Ponte Crencano e che gli stessi, nonostante i ripetuti richiami da parte del Direttore di gara e l'attesa di alcuni minuti non rientravano sul terreno di gioco si delibera: 1) di applicare ai danni della società Primavera il disposto dell'art 17 CGS infliggendo alla stessa la perdita della gara con il punteggio di 3-0; 2) di infliggere alla stessa la sanzione di € 150,00 per comportamento aggressivo e violento dei propri tesserati nei confronti del pubblico avversario; 3) di squalificare per tre giornate il giocatore Fasoli Leonardo della Società medesima in quanto identificato dal Direttore di gara tra i giocatori che abbandonavano il recinto di gioco e partecipavano all'aggressione ai tifosi avversari; 4) per i medesimi motivi di cui al punto 3) nonché per minacce ad un giocatore avversario di squalificare il sig. Paolini Norbert sino al 09/05/2018.” La Corte preliminarmente, ha constatato che la Società ricorrente non ha rispettato, per quanto riguarda la parte del reclamo attinente la sanzione sportiva della perdita della gara, le norme della abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia per le ultime quattro gare, stabilite dalla F.I.G.C. con Comunicato n. 110/A del 24/1/2018 e allegati dal C.R. Veneto ai propri Comunicati n. 61 del 25/1/2018 e n. 78 del 22/3/2018 e dalla Delegazione Provinciale di Verona ai Comunicati n. 37 del 26/1/2018 e n. 52 del 28/3/2018); la Corte ha preso in esame la parte del ricorso concernente gli altri provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo di prime cure; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (vedi art. 35, comma 1.1. C.G.S.); valutati i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui in relazione ai fatti avvenuti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società G.S. Primavera; - di non prendere in esame la parte del ricorso riguardante l’applicazione dell’art. 17 C.G.S. a carico del G.S. Primavera (gara 24/3/2018);

- di confermare la sanzione dell’ammenda a carico della Società di € 150,00.-; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Fasoli Leonardo; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 9/5/2018 a carico dell’allenatore Paolini Norbert; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata

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