C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 26/04/2018 – Delibera – Ricorso U.S.C.D. Bardolino 1948 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 83 dell’11/4/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Belfiorese-Bardolino del 31/3/2018; multa € 50,00; inibizione al 23/4/2018 dirigente accompagnatore Rizzi Valter – Camp. Eccellenza

Ricorso U.S.C.D. Bardolino 1948 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 83 dell’11/4/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Belfiorese-Bardolino del 31/3/2018; multa € 50,00; inibizione al 23/4/2018 dirigente accompagnatore Rizzi Valter – Camp. Eccellenza

La Società U.S.C.D. Bardolino 1948 ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 83 dell’11/4/2018 per i seguenti motivi : “La società Polisportiva Belfiorese ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 31.3.2018 contro la società Bardolino, lamentando l'irregolarità conseguente all'utilizzazione del giocatore Alberto Filiciotto, squalificato per cumulo di ammonizioni, come da C. U. n. 76 pubblicato il 21.3.2018. La reclamata resiste con osservazioni, deducendo di aver appreso della squalifica dal medesimo comunicato e scelto di dare esecuzione alla sanzione in occasione della coeva competizione del 21.3.2018, disputata alle ore 14,30 contro la società Valdagno. Svolte le opportune ricerche, é emerso che il C.U. n. 76 é stato pubblicato per via telematica il giorno 21 alle ore 16.16, quindi in ora successiva alla disputa della gara. E' orientamento dell'ufficio che il comma 2 dell'art. 22 CGS debba essere interpretato in senso evolutivo, tenuto conto delle attuali modalità di pubblicazione dei comunicati per via informatica, per cui deve ritenersi conosciuto con presunzione assoluta dal giorno e dall'ora in cui il Comitato rende conoscibile il contenuto mediante trasmissione informatica. E' vero che l'evoluzione del sistema consente alle società di accedere al programma, col quale sono assunte le decisioni del G.S. ma é anche vero che, prima della pubblicazione del Comunicato con le modalità di cui sopra, i provvedimenti possono sempre essere rivisti, cosicché é solo la pubblicazione che ne cristallizza il contenuto. Ciò premesso, le società possono dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari anche nello stesso giorno di pubblicazione del comunicato, ma solo dopo la cristallizzazione del suo contenuto, nei termini sopra descritti. In forza di queste considerazioni, non può ritenersi ritualmente eseguita la sanzione della squalifica del calciatore Alberto Filiciotto col mancato impiego nella competizione del 21.3.2018, perché disputata prima della pubblicazione del C.U.” la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rigetta l’eccezione preliminare svolta , trattandosi di mero errore materiale; preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società U.S.C. Bardolino 1948; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della società Bardolino Valter Rizzi, assistito dall’Avv. Stefano Fanini, che ha esposto le ragioni del ricorso presentato avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 76, evidenziando in particolare il fatto che l’interpretazione evolutiva dell’art. 22, comma 2, C.G.S.,fatta propria dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, potrebbe in futuro creare “imbarazzo” ed incertezza nell’ambito del mondo dilettantistico; ritenuto - nella sostanza - di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo; osservato, peraltro, che – ad avviso di questa Corte - la lettera della norma non si presta all’interpretazione evolutiva suggerita dal Giudice Sportivo, dal momento che la decorrenza della sanzione (che prescinde dal momento della conoscenza della decisione da parte del diretto interessato, nonché dal momento esatto della pubblicazione in rete) è e rimane,in ogni caso,il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nel C.U.; considerato, infine, che le sanzioni (ammenda e inibizione) irrogate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società U.S.C. Bardolino 1948; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Belfiorese - Bardolino 3-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Rizzi Valter fino al 23/4/2018; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it