C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 03/05/2018 – Delibera – Ricorso A.C.D. Alba Borgo Roma Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Alba Borgo Roma-Croz Zai del 22-04-2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Caldana Fabio – Campionato di Promozione
Ricorso A.C.D. Alba Borgo Roma Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Alba Borgo Roma-Croz Zai del 22-04-2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Caldana Fabio – Campionato di Promozione
L’A.C.D. Alba Borgo Roma ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 per i seguenti motivi : “rilevato dal Rapporto Arbitrale che la soc. Alba Borgo Roma al 15' del secondo tempo sostituiva uno dei tre giocatori cosiddetti "fuori quota" (n. 11 nato nel 1997) con giocatore di anno 1996, rimanendo senza uno dei tre prescritti giocatori fino al 44' del secondo tempo (ingresso in campo del giocatore n. 17 anno 1997); La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Alba Borgo Roma; esaminata la documentazione ufficiale in atti; preso atto che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha chiarito che il giocatore Ciocca Antonio (n. 4 Alba Borgo Roma – nato il 27/1/ 1984) è stato sostituito con il compagno di squadra Leonardi Manuel (n. 17 – nato il 27/11/1997) al 1° del secondo tempo e non al 44’ del secondo tempo come precedentemente indicato; constatato che in base al predetto documento è risultata la regolarità della gara avendo la Società ricorrente osservato le norme che regolano la partecipazione dei giocatori in relazione all’età, collegata al Campionato di Promozione, gara che va quindi omologata con il risultato acquisito in campo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Alba Borgo Roma; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara e di omologare la stessa con il risultato acquisito in campo c.s. : Alba Borgo Roma – Croz Zai 1 – 1; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 7/5/2018 a carico del dirigente accompagnatore Caldana Fabio; - essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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