C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 03/05/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. Montebello Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Calcio Tezze – Montebello dell’11/4/2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Arguello Boris; squalifica una giornata giocatore Di Cristo Mario – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso U.S.D. Montebello Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Calcio Tezze - Montebello dell’11/4/2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Arguello Boris; squalifica una giornata giocatore Di Cristo Mario – Campionato di 1^ Categoria

L’U.S.D. Montebello ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 come segue : “La soc. Calcio Tezze ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla gara del giocatore Di Cristo Mario (soc. Montebello) squalificato per una gara in recidività di ammonizioni come pubblicato in C.U. n. 83 del 11.04.2018. La soc. Montebello non ha presentato proprie controdeduzioni. Il G.S. verificato che il giocatore su richiamato è stato effettivamente impiegato fin dal primo minuto di gara; visto l'orientamento di questo ufficio, come già espresso in precedenti decisioni, che il comma 2 dell'art. 22 CGS debba essere interpretato in senso evolutivo, tenuto conto delle attuali modalità di pubblicazione dei comunicati per via informatica, per cui deve ritenersi conosciuto con presunzione assoluta dal giorno e dall'ora in cui il Comitato rende conoscibile il contenuto mediante trasmissione informatica, e che nel caso di specie essendo il comunicato trasmesso nel primo pomeriggio del giorno 11.04.2018, quindi anteriormente alla disputa della gara, avvenuta nel medesimo giorno alle ore 20.30, e che pertanto il giocatore non aveva titolo per prendere parte alla gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Montebello; esaminata la documentazione ufficiale in atti; osservato, che – ad avviso di questa Corte - la lettera della norma non si presta all’interpretazione evolutiva suggerita dal Giudice Sportivo, dal momento che la decorrenza della sanzione (che prescinde dalla conoscenza della decisione da parte del diretto interessato, nonché dall’istante esatto della pubblicazione in rete) è e rimane, in ogni caso, il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nel C.U.; considerato che, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore alla gara in epigrafe è legittima e quindi la gara medesima, sotto gli aspetti normativi, risulta regolare P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Montebello; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Calcio Tezze-Montebello 0-0; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00; - di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Arguello Boris; - di annullare l’ulteriore giornata di squalifica a carico del giocatore Di Cristo Mario; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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