C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 09/05/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Pozzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Ammenda di € 350,00.– – Campionato Regionale Juniores

Ricorso A.C. Pozzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Ammenda di € 350,00.-- – Campionato Regionale Juniores

La Società A.C. Pozzo A.S.D. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 89 del 26/4/2018 e relativa alla multa di € 350,00 per : “ritardata presentazione della squadra in campo di 32 minuti. Sanzione commisurata anche stante l’obbligo di simultaneità delle gare come pubblicato nei Com. Uff. n. 1, 82 e 83 del C.R.Veneto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Pozzo A.S.D.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il C.R. Veneto con i Comunicati n. 82 del 6/4/2018 e n.83 dell’11/4/2018 aveva ribadito quanto già disposto con il C.U. n. 1 del 4/7/2017, e cioè che, “al fine di garantire la regolarità dei singoli campionati, nelle ultime due giornate tutte le gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off e play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario”; rilevato, altresì, che il C.R.V., con C.U. n. 27 del 27/9/2017 aveva autorizzato la squadra Juniores Regionale della Società Pozzo a disputare le gare casalinghe con inizio alle ore 16.30, ma limitatamente al 7/4/2018; rilevato, pertanto che effettivamente la gara è iniziata con 32 minuti di ritardo rispetto all’ora ufficiale; rilevato , infine che il Giudice Sportivo per identiche infrazioni ha irrogato la sanzione della ammenda di 150 Euro P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società A.C. Pozzo A.S.D.; - di ridurre a € 150,00 la sanzione della ammenda a carico della Società; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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