C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 27/06/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 99 del 6/6/2018 –Squalifica per 10 giornate giocatore Viero Matteo – Campionato Regionale Giovanissimi

Ricorso A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 99 del 6/6/2018 –Squalifica per 10 giornate giocatore Viero Matteo – Campionato Regionale Giovanissimi

La Società Union Olmo Creazzo ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 99 del 6/6/2018 e relativa alla squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Viero Matteo per i seguenti motivi : “Il procedimento è stato restituito a questo ufficio dalla Corte di Appello Territoriale a seguito di reclamo avverso il provvedimento del G.S., di cui al C.U. n. 85 del 18/4/2018 che sanzionava con 10 giornate di squalifica il calciatore Venza David per essersi rivolto con espressione offensiva di contenuto razzista nei confronti del giocatore Rharnite Adam avversario. La Corte Territoriale, a seguito delle indagini svolte, ha annullato il provvedimento ritenendo che l'autore dell'espressione dovesse identificarsi nel giocatore Viero Matteo. Ciò premesso, il G.S. delibera di : - applicare, visto l'art. 11.3 C.G.S., al giocatore Viero Matteo la sanzione di 10 giornate di squalifica, con divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC. Visto l'art. 16.4 C.G.S., il G.S. delibera di subordinare la riduzione della sanzione inflitta a 5 (cinque) giornate nell'ipotesi in cui il giocatore invii presso la sede della società Bevilacqua una lettera diretta al giocatore Rharnite Adam, contenente le scuse dell'espressione usata, autorizzando la società stessa e quella di sua appartenenza ad affiggere la lettera nella bacheca delle rispettive sedi e negli spogliatoi dei rispettivi campi dall'inizio del prossimo campionato. Onera i presidenti delle rispettive società di dare immediata comunicazione dell'adempimento a questo Ufficio”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Union Olmo Creazzo esaminata la documentazione ufficiale in atti; rileva che la società Union Olmo Creazzo ha allegato al proprio reclamo del 21.4.18 dichiarazione del 19.4.18 (testo olografo su carta intestata della società Bevilacqua) firmata da entrambi i Presidenti delle società , con annesso timbro delle stesse : in tale dichiarazione veniva individuato quale colpevole della frase razzista il giocatore n 16 dell’Union Olmo Creazzo (Viero Matteo ), anziché il giocatore Venza David n 14. Il valore di tale dichiarazione sottoscritta da entrambe le società certamente non può essere considerato solo nel senso di eliminare la sanzione a carico del n 14 Venza e non nel senso di non sanzionare il n 16 Viero individuato quale responsabile; la dichiarazione del n. 14 Venza, allegata alla richiesta di rettifica del 13.5.18 inviata dalla propria società, non assume, diversamente da quanto ritiene quest’ultima , alcun valore confessorio e certo non è idonea ad esimere il suo compagno di squadra n 16 dalla sanzione. Si ribadisce quanto già rappresentato nel comunicato n 92 circa le dichiarazioni dell ‘arbitro. Egli , sentito per le vie brevi, ha confermato che i giocatori n 14 e n 16 erano vicini nel campo , che non aveva individuato con precisione assoluta che la frase offensiva fosse provenuta dal n 14 Venza e che lo stesso aveva subito escluso la propria responsabilità; Chiariva che la frase discriminatoria veniva proferita senz’altro da uno dei due giocatori. Atteso il chiarimento fornito dall’arbitro, il quale è noto aver fede previlegiata, considerata la dichiarazione sottoscritta da entrambe le società nella quale viene individuato quale responsabile il n. 16 Viero Matteo; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla Società Union Olmo Creazzo in data 14.6.18; - di confermare, ai sensi dell’art 11. 2 CGS , la sanzione di 10 giornate di squalifica in capo al giocatore n. 16 Viero Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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