C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 13/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 901 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 901 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MIELE Ulisse Presidente ASDFCF Marcon del Sig. CAMILLI Peter Nicola Dirigente accompagnatore ASDFCF Marcon della Sig.a GAZZETTA Irene Calciatrice ASDFCF Marcon della Società ASDFCF Marcon La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. MIELE Ulisse – Presidente ASDFCF Marcon “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di giocatori tesserati dalla F.I.G.C.); art.39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice GAZZETTA Irene e far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo della stessa nel corso di n. 1 gara di Coppa Veneto Primavera Femminile 16/17 e n. 1 gara del Campionato Femminile Primavera Fase Regionale della Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura)”; Il sig. CAMILLI Peter Nicola - Dirigente Accompagnatore ASDFCF Marcon “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del codice di giustizia sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle noif (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare del campionato di 3^ categoria 2016/17 1 gara di coppa veneto primavera femminile 16/17 e n. 1 gara del campionato femminile primavera fase regionale della stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della procura) in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice Gazzetta Irene, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al direttore di gara e consentendo così che la stessa partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa”; la Sig.a GAZZETTA Irene - calciatrice tesserata ASDFCF Marcon (nata il 28/11/1998 – Matricola 6555120) “per violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., (principi di lealtà, correttezza e probità) e violazione art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e art 46, comma 6 delle NOIF (norme procedurali) e art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver ella disputato n. 2 gare nelle fila della Società Marcon (riportate nell’atto di deferimento) senza averne titolo perché non tesserata con detta Società e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa”; La Società ASD FCF Marcon “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi1 e 2 CGS, dell’operato del proprio Presidente della calciatrice innanzi citata e del Dirigente accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/9/2017. AI dibattimento del 12/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. MIELE Ulisse Presidente ASDFCF Marcon il Sig. CAMILLI Peter Nicola Dirigente accompagnatore ASDFCF Marcon la Società ASDFCF Marcon, rappresentata dal Sig. Miele Ulisse (Presidente) In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. é risultato presente il Dott. Salvatore SCIUTO. la Sig.a GAZZETTA Irene Calciatrice ASDFCF Marcon non si è presentata al dibattimento pur ritualmente convocata. l Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo l’ASDFCF Marcon fornito il certificato medico di idoneità fisica della calciatrice Gazzetta Irene, ma soltanto in relazione alla gara disputata l’8/10/2016, mentre per l’altra gara del 16/10/2016 va confermata l’infrazione; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Le parti deferite presenti ed il Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in base all’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento) : -a carico del Sig. MIELE Ulisse Presidente ASDFCF Marcon : 20 giorni di inibizione in luogo di 30 gg. -a carico del CAMILLI Peter Nicola Dirig. Accomp. Marcon : 14 giorni di inibizione in luogo di 20 gg. -a carico della Società ASDFCF Marcon : 1 punto di penalizzazione da applicare nella Coppa Prima- vera 2017/18 1 punto di penalizzazione da applicare nel Campionato Primavera 2017/18 ammenda di € 200 in luogo di € 300.- -a carico della Sig.a GAZZETTA Irene, che non si è presentata all’udienza, Calciatrice ASDFCF Marcon, ora non tesserata : 1 giornata di squalifica in Coppa Primavera e 1 giornata di squalifica nel Campionato Primavera, entrambe a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento per Società federate. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite oggi presenti - preso atto che tra le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: -a carico del Sig. MIELE Ulisse Presidente ASDFCF Marcon : 20 giorni di inibizione in luogo di 30 gg. -a carico del CAMILLI Peter Nicola Dirig. Accomp. Marcon : 14 giorni di inibizione in luogo di 20 gg. -a carico della Società ASDFCF Marcon : 1 punto di penalizzazione da applicare nella Coppa Prima- vera 2017/18 1 punto di penalizzazione da applicare nel Campionato Primavera 2017/18 ammenda di € 200 in luogo di € 300.- il Tribunale Federale Territoriale inoltre constatato che la Sig.a Gazzetta Irene, Calciatrice ASDFCF Marcon, ora non tesserata non si è presentata all’udienza ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale nei suoi confronti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare a carico della Sig.a Gazzetta Irene: 1 giornata di squalifica in Coppa Primavera e 1 giornata di squalifica nel Campionato Primavera, entrambe a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento per Società federate. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.