C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 13/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 795 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 795 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. VOLPE Moreno Presidente FCD Dolo 1909 del Sig. CHICIUC Victor Giocatore FCD Dolo 1909 del Sig. MARCHESIN Giovanni Dirigente FCD Dolo 1909 del Sig. FORNEA Mario Dirigente FCD Dolo 1909 del Sig. GASPARINI Luca Dirigente FCD Dolo 1909 della Società FCD Dolo 1909 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. VOLPE Moreno – Presidente F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di giocatori tesserati dalla F.I.G.C.); 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CHICIUC Victor e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 6 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia”; Il Sig. MARCHESIN Giovanni - Dirigente Accompagnatore F.C. Dolo 1909 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Juniores Regionale 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Chiciuc Victor, sottoscrivendo le relative 4 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; Il Sig. FORNEA Mario - Dirigente Accompagnatore F.C. Dolo 1909 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Juniores Regionale 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Chiciuc Victor sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
Il Sig. GASPARINI Luca - Dirigente Accompagnatore F.C. Dolo 1909 “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Juniores Regionale 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Chiciuc Victor sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; il Sig. CHICIUC Victor (nato il 17.01.1999 – Matricola 6903745) ora calciatore tesserato F.C. Dolo 1909 “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) art. 46, comma 6 del C.G.S.(norme procedurali) e 43, comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva) per aver egli disputato n. 6 gare del Campionato Juniores Regionale – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Dolo 1909, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società F.C. Dolo 1909 “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori”. AI dibattimento del 12/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. VOLPE Moreno Presidente FCD Dolo 1909 all’epoca dei fatti i seguenti soggetti deferiti : il Sig. MARCHESIN Giovanni Dirigente FCD Dolo 1909 il Sig. FORNEA Mario Dirigente FCD Dolo 1909 il Sig. GASPARINI Luca Dirigente FCD Dolo 1909 la Società FCD Dolo 1909 sono stati tutti rappresentati dal Sig. Iacovone Renato (Vice Presidente FCD Dolo 1909) come da delega depositata in atti In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. é risultato presente : il Dott. Salvatore SCIUTO non si è presentato, pur ritualmente convocato il Sig. CHICIUC Victor già Giocatore FCD Dolo 1909, ora svincolato Il Dott. Sciuto preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione di cui al disposto dell’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo fornito la Società deferita il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore CHICIUC Victor ad eccezione delle gare del 10 e 17/9/2016; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Le parti deferite rappresentate assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. :
a carico del Sig. VOLPE Moreno Presidente F.C.D. Dolo 1909, all’epoca dei fatti : inibizione di gg. 40 in luogo di gg. 60 a decorrere dal suo futuro tesseramento presso Società federate; a carico del Sig. MARCHESIN Giovanni Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg. a carico del Sig. FORNEA Mario Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico del Sig. GASPARINI Luca Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico della Società Dolo 1909: 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Camp. Juniores Regionale 2017/18 ammenda di € 300 in luogo di 400 € Il Dott. Sciuto ha chiesto inoltre l’applicazione della seguente sanzione a carico del Sig. CHICIUC Victor, già Calciatore F.C.D. Dolo 1909 non presente all’udienza : 2 gg. di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza, con decorrenza dal prossimo tesseramento valido presso Società federate; Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite oggi presenti - preso atto che tra le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone I seguenti provvedimenti disciplinari a carico del Sig. VOLPE Moreno Presidente F.C.D. Dolo 1909, all’epoca dei fatti : inibizione di gg. 40 in luogo di gg. 60 a decorrere dal suo futuro tesseramento presso Società federate; a carico del Sig. MARCHESIN Giovanni Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg. a carico del Sig. FORNEA Mario Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico del Sig. GASPARINI Luca Dirigente F.C.D. Dolo 1909 : inibizione di 14 giorni in luogo di 20 gg. a carico della Società Dolo 1909: 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Camp. Juniores Regionale 2017/18 ammenda di € 300 in luogo di 400 € il Tribunale Federale Territoriale inoltre constatato che il Sig. Chiciuc Victor, Calciatore F.C.D. Dolo 1909, ora non tesserato, non si è presentato all’udienza, ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale nei suoi confronti P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione del seguente provvedimento disciplinare a carico del Sig. Chiciuc Victor, calciatore ora svincolato : 2 giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza, con decorrenza dal prossimo tesseramento valido presso Società federate. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.