C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 13/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 930 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 930 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PICCOLI Filippo Calciatore Calcio Caerano del Sig. MORLIN Fiorenzo Dirigente accompagnatore Calcio Caerano del Sig. PINCIN Alfonso Dirigente accompagnatore Calcio Caerano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 27/7/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. PICCOLI Filippo Calciatore (nato il 13.4.1994 – Matricola n.4352978) “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., deve rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 2 gare del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria e n. 1 gara del Campionato di 1^ Categoria – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Calcio Caerano senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; Il Sig. MORLIN Fiorenzo - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Calcio Caerano “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria – Stagione 2016/17 (indicate nell’atto di deferimento della Procura)in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICCOLI Filippo sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Il Sig. PINCIN Alfonso - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Calcio Caerano “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia -Sportiva , anche in relazione agli artt. 43, commi 1 e 6, delle NOIF (tutela medico-sportiva) e 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato di 1^ Categoria 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICCOLI Filippo sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/9/2017. AI dibattimento del 12/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. MORLIN Fiorenzo Dirigente accompagnatore Calcio Caerano il Sig. PINCIN Alfonso Dirigente accompagnatore Calcio Caerano In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. é risultato presente : il Dott. Salvatore SCIUTO il Sig. PICCOLI Filippo Calciatore Calcio Caerano, ora svincolato pur ritualmente convocato non è comparso al dibattimento. Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. MORLIN Fiorenzo Dirigente accompagnatore Calcio Caerano: inibizione di 14 giorni in luogo di gg. 20 a carico del Sig. PINCIN Alfonso Dirigente accompagnatore Calcio Caerano: inibizione di 14 giorni in luogo di gg.20 Quanto alla posizione del Sig. PICCOLI Filippo, già Calciatore Calcio Caerano e ora svincolato, oggi non presente al dibattimento viene proposto : una giornata di squalifica da scontarsi nel Trofeo Regione Veneto o manifestazione assimilata. una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. Provvedimenti a decorrere dall’eventuale valido tesseramento presso Società federate. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite oggi presenti - preso atto che tra le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. e ritenute congrue le stesse

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico del Sig. MORLIN Fiorenzo Dirigente accompagnatore Calcio Caerano: inibizione di 14 giorni in luogo di gg. 20 a carico del Sig. PINCIN Alfonso Dirigente accompagnatore Calcio Caerano: inibizione di 14 giorni in luogo di gg.20 Il Tribunale Federale Territoriale inoltre constatato che il Sig. Piccoli Filippo, calciatore già tesserato Calcio Caerano e ora svincolato, non si è presentato all’udienza, ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale nei suoi confronti P.Q.M. dispone a carico del calciatore Piccoli Filippo i seguenti provvedimenti disciplinari : una giornata di squalifica a scontarsi nel Trofeo Regione Veneto o manifestazione assimilata. una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. Provvedimenti a decorrere dall’eventuale valido tesseramento presso Società federate.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it