C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 20/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 654 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 654 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : del Sig. BETTINI Giuseppe Presidente ASD Team S. Lucia Golosine del Sig. COMPOSTA Luciano Dirigente Accompagnat. ASD Team S. Lucia Golosine del Sig. Calciatore MAAD Oussama – già tesserato ASD Team S. Lucia Golosine, ora svincolato della Società : A.S.D. Team S.Lucia Golosine La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. BETTINI Giuseppe – Presidente A.S.D. Team S.Lucia Golosine “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43,commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MAAD Oussama e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 1 gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona – Stagione 2016/17 (indicata nell’allegato atto di deferimento della Procura)”;

Il Sig. COMPOSTA Luciano – già Dirigente Accompagnatore A.S.D. Team S.Lucia Golosine (ora non tesserato) “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), e art. 39 e art. 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2016/17 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Maad Oussama sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Calciatore MAAD Oussama (nato il 2/2/2001 – Matricola 6555120) “all’epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), 10,comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) art. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 1 gara del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2016/17 (indicata nell’allegato atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Team S.Lucia Golosine, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; La Società ASD Team S.Lucia Golosine “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e del Dirigente accompagnatore”. AI dibattimento del 19/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. BETTINI Giuseppe Presidente ASD Team S. Lucia Golosine il Sig. COMPOSTA Luciano già Dirigente Accompagnat. ASD Team S. Lucia Golosine la Società A.S.D. Team S.Lucia Golosine, rappresentata dal Sig. Bettini Giuseppe (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO In rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Non è risultato presente, pur ritualmente convocato : il Sig. MAAD Oussama Calciatore – già tesserato ASD Team S. Lucia Golosine, ora svincolato. Il Dott. Sciuto ha, preliminarmente, depennato dall’atto di deferimento l’imputazione dell’infrazione al disposto di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) avendo fornito il certificato medico di idoneità fisica relativo al calciatore MAAD Oussama; ha poi esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. BETTINI Giuseppe : Presidente ASD Team S. Lucia Golosine : inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg.; a carico del Sig. COMPOSTA Luciano : già Dirigente ASD Team S. Lucia Golosine, ora libero : inibizione di 14 giorni, in luogo di 20 gg.; a carico dell’ASD T.S.Lucia Golosine : -1 punto di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Allievi Regionale 2017/18; -ammenda di € 100, in luogo di € 150,00.-

Quanto alla posizione del Sig. MAAD Oussama, già Calciatore A.S.D. Team S.Lucia Golosine e ora svincolato, oggi non presente al dibattimento, viene proposta la sanzione della ammonizione da applicare al momento dell’effettuazione di un valido tesseramento presso Società federate. Il Tribunale Federale Territoriale Visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. Conferma l’adozione dei precitati provvedimenti disciplinari. il Tribunale Federale Territoriale inoltre per quanto riguarda la posizione del Sig. MAAD Oussama, già Calciatore A.S.D. Team S.Lucia Golosine e ora svincolato, non presente al dibattimento odierno ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale nei suoi confronti conferma a carico dello stesso la sanzione della ammonizione da applicare al momento dell’effettuazione di un valido tesseramento presso Società federate Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata

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