C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1050 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1050 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. VIANELLO Teresino Presidente U.S. Pellestrina del Sig. GHEZZO Andrea Dirigente Accompagnatore U.S. Pellestrina del Sig. VIANELLO Luca Dirigente Accompagnatore U.S. Pellestrina della Società : U.S. Pellestrina, rappresentata La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Teresino VIANELLO – Presidente U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 27,comma 2 delle NOIF FIGC come dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento della Procura, avendo omesso di esercitare un doveroso controllo sulla regolarità dell’impiego di un calciatore in una categoria che non ne consentiva la partecipazione per ragioni di età”. Il Sig. Andrea GHEZZO - Dirigente Accompagnatore U.S. Pellestrina “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 27, comma 2 delle NOIF e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli attestato la regolarità della posizione del calciatore LA VIGNA Federico, sottoscrivendo le relative distinte gara, sebbene a conoscenza dei limiti di età che non consentivano tale partecipazione”. Il Sig. Luca VIANELLO - Dirigente Accompagnatore A.S.D. “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva e art. 27, comma 2 delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), come dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento della Procura, per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore La Vigna Federico, sottoscrivendo la distinta di una partita del Campionato Provinciale Allievi di Venezia 2016/17, sebbene a conoscenza dei limiti di età che non consentivano tale partecipazione.
La Società U.S. Pellestrina “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vianello Teresino, Ghezzo Andrea e Vianello Luca come sopra descritti. AI dibattimento del 26/9/2017 sono risultati presenti: il Sig. VIANELLO Teresino Presidente U.S. Pellestrina il Sig. GHEZZO Andrea Dirigente Accompagnatore U.S. Pellestrina il Sig. VIANELLO Luca Dirigente Accompagnatore U.S. Pellestrina la Società : U.S. Pellestrina tutti rappresentati dal Sig. Vianello Teresino (Presidente) come da documentazione in atti il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite; le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. VIANELLO Teresino Presidente U.S. Pellestrina : inibizione di giorni 50 in luogo di gg.75 a carico del Sig. GHEZZO Andrea Dirigente Accomp. U.S. Pellestrina : inibizione di giorni 20 in luogo di gg. 30 (a decorrere dal suo futuro valido tesseramento presso Società federate); a carico del Sig. VIANELLO Luca Dirigente Accomp. U.S. Pellestrina : inibizione di giorni 14 in luogo di 20 gg. (a decorrere dal suo futuro valido tesseramento presso Società federate); a carico dell’U.S. Pellestrina penalizzazione di 2 punti in luogo di 3 punti, da applicare alla classifica del Campionato Provinciale Allievi al quale in futuro la Società dovesse iscriversi; ammenda di € 100 in luogo di € 150,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.