C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1017 stagione 2016/2017 nei confronti del Sig. Antonio PERON , già Responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Antonio PERON ,già Responsabile Regionale dell’attività di Calcio a Cinque per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. “1)per avere inviato il 22/11/2016, quale responsabile regionale dell’attività di Calcio a Cinque del C.R. Veneto, una mail a vari dirigenti federali del medesimo Comitato e ad altri destinatari, ove nel criticare un provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Veneto circa la data di disputa di alcuni incontri di calcio a cinque, assumeva che sarebbe stata sua cura, per ogni rinvio/spostamento delle gare in programma dal 26/11/2016, fornire immediatamente alle società interessate il numero di utenza mobile del Giudice Sportivo e dei suoi sostituti. 2) come da sua stessa ammissione confessoria, nella stagione 2015/16, a seguito di una decisione del Giudice Sportivo, fornito ad una società calcistica il numero privato del collaboratore del Giudice Sportivo Sig. Parlatano, senza alcuna preventiva e necessaria autorizzazione dello stesso; il tutto, violando il precetto che richiede da parte del tesserato FIGC un comportamento secondo i principi di lealtà, scorrettezza e, in particolare nel caso di riservatezza nell’ambito delle relazioni tra organi appartenenti alla sfera federale e più specificatamente tra un settore tipicamente amministrativo ed uno appartenente alla giustizia sportiva”.
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1017 stagione 2016/2017 nei confronti del Sig. Antonio PERON , già Responsabile Regionale dell’attività di Calcio a 5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/8/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Antonio PERON ,già Responsabile Regionale dell’attività di Calcio a Cinque per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. “1)per avere inviato il 22/11/2016, quale responsabile regionale dell’attività di Calcio a Cinque del C.R. Veneto, una mail a vari dirigenti federali del medesimo Comitato e ad altri destinatari, ove nel criticare un provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Veneto circa la data di disputa di alcuni incontri di calcio a cinque, assumeva che sarebbe stata sua cura, per ogni rinvio/spostamento delle gare in programma dal 26/11/2016, fornire immediatamente alle società interessate il numero di utenza mobile del Giudice Sportivo e dei suoi sostituti. 2) come da sua stessa ammissione confessoria, nella stagione 2015/16, a seguito di una decisione del Giudice Sportivo, fornito ad una società calcistica il numero privato del collaboratore del Giudice Sportivo Sig. Parlatano, senza alcuna preventiva e necessaria autorizzazione dello stesso; il tutto, violando il precetto che richiede da parte del tesserato FIGC un comportamento secondo i principi di lealtà, scorrettezza e, in particolare nel caso di riservatezza nell’ambito delle relazioni tra organi appartenenti alla sfera federale e più specificatamente tra un settore tipicamente amministrativo ed uno appartenente alla giustizia sportiva”.
Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/10/2017. AI dibattimento del 3/10/2017 sono risultati presenti : - l’Arch. Antonio Peron, già responsabile Regionale dell’attività di Calcio a Cinque assistito dall’Avv. Leonardo REBECCHI DEL Foro di Bassano Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Considerato che l'Arch. Antonio Peron è stato deferito per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. asseritamente violando il precetto che richiede da parte del tesserato FIGC un comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità per aver inviato il 22.11.2016, quale responsabile regionale dell'attività di calcio a cinque del C.R. Veneto, una mail a vari dirigenti federali del medesimo Comitato e ad altri destinatari (in realtà in sede di disamina preliminare è emerso che tutti i destinatari erano soggetti istituzionalmente qualificati), ove nel criticare un provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Veneto circa la data di disputa di alcuni incontri di calcio a cinque assumeva che sarebbe stata sua cura per ogni rinvio/spostamento delle gare in programma dal 26.11.2016, fornire immediatamente alle società interessate il numero di utenza mobile del Giudice Sportivo e dei suoi sostituti. Lo stesso principio veniva asseritamente violato anche per un secondo episodio, ovvero allorquando nel corso della stagione sportiva 2015/2016 a seguito di una decisione del Giudice Sportivo per stessa ammissione del Peron, questi avrebbe fornito ad una società calcistica il numero privato del collaboratore del Giudice Sportivo sig. Parlatano (non sentito dalla Procura in sede di indagini), senza alcuna preventiva autorizzazione. Sentita la Procura in sede di udienza del 3.10.2017 (come da separato verbale), che ha chiesto la sanzione dell'inibizione di mesi sei. Esaminata la memoria difensiva della parte incolpata e le deduzioni a verbali articolate dalle parti; ritenuto che: occorre esaminare nell'ordine l'eccezione preliminare sollevata dal deferito in ordine al preteso abuso del termine di cui all'art. 32 quinques comma 3 C.G.S. in combinato disposto con i principi del giusto processo sportivo. il deferito argomenta circa il fatto incontestabile che già in data 29.11.2016 la Procura Federale protocollava la documentazione relativa alla segnalazione effettuata dal Giudice Sportivo (datata sempre 26.11.2016, pochi minuti dopo la mail incriminata) in ordine alla presunta violazione per cui è giudizio. Secondo la prospettazione della difesa, a seguito di tale incombente solo in data 21.3.2017 sarebbe stata effettivamente iscritta ritualmente nel Registro della Procura la notizia della violazione, ovvero dopo circa quattro mesi dal fatto rilevante, dies a quo da cui formalmente decorrono i 60 giorni previsti secondo l'art. 32 quinques comma 3 C.G.S.- Com'è noto solo questo termine (salvo proroghe successive e altre tassative eccezioni) è formalmente previsto dal nostro Codice di Giustizia Sportiva con conseguente decadenza e inutilizzabilità dell'attività svolta in sede di indagine in caso di mancato rispetto. Non sussiste per contro alcun termine indicato da qualsivoglia norma applicabile nell'Ordinamento Sportivo che imponga alla Procura Federale di iscrivere immediatamente e/o perentoriamente la notizia dell'illecito nel proprio Registro. A parere di Questo Tribunale la lettura sistematica delle norme del nostro Ordinamento Sportivo (Statuto e C.G.S. CONI) consente ad ogni buon conto di ricavare un obbligo di iscrizione che deve essere valutato comunque in termini di ragionevolezza, nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato e in generale dei principi sottesi al tema del giusto processo sportivo di recente formulazione. A tal proposito, ergersi dietro una lacuna normativa di siffatto tenore consentirebbe alla Procura di iscrivere in qualunque momento la notizia dell'illecito, senza alcun controllo o prescrizione di sorta, anche con tempi senza tema di smentita considerabili oggettivamente irragionevoli.
Sul punto già altri Organi Giurisdizionali e Disciplinari hanno deciso in termini positivi, accertando violazioni di tale natura in casi analoghi e in presenza di lassi di tempo anche minori di quello del caso di specie, sottolineando con forza la necessità, prima che l'opportunità, del rispetto dei principi di lealtà e correttezza, consentendo appunto agli incolpati di svolgere una difesa efficace. Va pertanto accolta l'eccezione svolta da parte deferita circa l'abuso commesso dalla Procura nei termini anzidetti. L'accoglimento di tale eccezione assorbe ogni altra eventuale valutazione sul merito. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale in accoglimento dell'eccezione preliminare svolta da parte deferita, dichiara inutilizzabili gli atti effettuati dalla Procura Federale per le causali di cui alla parte motiva, per l'effetto annullando la richiesta di deferimento nei confronti dell'Arch. Antonio Peron.
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