C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 25/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1049 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1049 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Davide PICCOLI Presidente A.S.D. Cosmos Nove del Sig- Angelo FIORELLO Dirigente accompagnatore A.S.D. Cosmos Nove del Sig. Alberto SCOTTON Dirigente accompagnatore A.S.D. Cosmos Nove del Sig. Giacomo BRUNELLO Calciatore A.S.D. Cosmos Nove della Società A.S.D. Cosmos Nove La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/9/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. PICCOLI Davide – Presidente A.S.D. Cosmos Nove “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,c.1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BRUNELLO Giacomo e far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso venisse utilizzato nel corso delle gare del Campionato di Calcio a 5 Juniores Regionale – dettagliatamente elencate nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura, nel periodo compreso tra l’8/10/2016 e il 10/12/2016; Il Sig. SCOTTON Alberto e il Sig. FIORELLO Angelo - Dirigenti Accompagnatore ASD Cosmos Nove “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sancita dall'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.,. in relazione agli artt. 61,comma 1, e art.39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF, falsamente attestato con la sottoscrizione e consegna agli Arbitri delle liste delle gare del Campionato Regionale Juniores C5 elencate nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale (rispettivamente il Fiorello 4 distinte di gara e Scotton 6 distinte di gara),la posizione di regolare tesseramento del calciatore Brunello Giacomo, consentendo in tal modo che lo stesso disputasse 10 gare senza avere ancora perfezionato il vincolo di tesseramento per la predetta Società sportiva e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. BRUNELLO Giacomo – Calciatore ASSD Cosmos Nove “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis,comma 5 del C.G.S.,art. 10 comma 2 del C.G.S., artt.39 e 43 domma 1,delle NOIF,per avere disputato le gare del Campionato Juniores Regionale C5 specificate nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura, nel periodo compreso tra 1'8 ottobre ed il 10 dicembre 2016 nelle fila della summenzionata Società, senza averne titolo in quanto non ancora tesserato con detta società e senza essersi sottoposto ai necessari accertamenti medici previsti ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società A.S.D. Cosmos Nove “la Società ASD. Cosmos Nove a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva di cui all'art. 4,commi 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai summenzionati suoi tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 24/10/2017 : AI dibattimento del 24/10/2017 sono risultati presenti : il Sig. Davide PICCOLI Presidente A.S.D. Cosmos Nove il Sig. Angelo FIORELLO Dirigente accompagnatore A.S.D. Cosmos Nove il Sig. Alberto SCOTTON Dirigente accompagnatore A.S.D. Cosmos Nove il Sig. Giacomo BRUNELLO Calciatore A.S.D. Cosmos Nove la Società A.S.D. Cosmos Nove tutti rappresentati dal Sig. Piccoli Davide (Presidente) come da deleghe depositate in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentiti i soggetti deferiti rappresentati, le parti deferite assieme al rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. a carico del Sig. PICCOLI Davide Presidente ASD Cosmos Nove : inibizione di 40 giorni in luogo di 60 gg. a carico del Sig. BRUNELLO Giacomo Calciatore ASD Cosmos Nove : squalifica per 2 giornate in luogo di 3 giornate – da scontarsi nel Campionato di competenza a carico del Sig. FIORELLO Angelo Dirigente accompagnatore ASD Cosmos Nove : inibizione di 20 giorni in luogo di 30 gg. a carico del Sig. SCOTTON Alberto Dirigente accompagnatore ASD Cosmos Nove : inibizione di 30 giorni. in luogo di 45 gg. a carico dell’A.S.D. Cosmos Nove : n. 2 punti di penalizzazione – in luogo di n . 3 punti - da scontarsi nel Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque al momento dell’eventuale iscrizione a tale manifestazione. ammenda di € 300,00 in luogo di € 450,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra esposti. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda inflitta alla Società A.S.D. Cosmos Nove di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.