C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/11/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1071 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1071 stagione 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. : PORTOGHESE Riccardo - Presidente A.S.D. Parona del Sig- CALDERA Matteo – Calciatore A.S.D. Parona del Sig. PICCOLI Luca – Calciatore A.S.D. Parona del Sig. AVESANI Claudio – Dirigente A.S.D. Parona del Sig. PIGOZZO Mario – Dirigente A.S.D. Parona del Sig. CIUCCI Michele – Dirigente A.S.D. Parona della società : A.S.D. PARONA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/10/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
il Sig. PORTOGHESE RICCARDO - Presidente A.S.D. Parona per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale (svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.);art. 39 delle N.O.I.F. (il tesseramento dei calciatori) e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori CALDERA Matteo e PICCOLI Luca e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo degli stessi nel corso di n. 11 gare (come da elenco inserito nell’atto di deferimento della Procura Federale) del Campionato Allievi Provinciale di Verona della stagione 2016/17”. il calciatore CALDERA MATTEO (nato il 21.07.2000 - matricola 7.001.648) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); art. 46,comma 6, C.G.S. F.I.G.C. (norme procedurali), art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ( tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 9 gare del Campionato Allievi Provinciale della stagione 2016/17 (vedi elenco inserito nell’atto di deferimento della Procura Federale) nelle fila della Società ASD Parona, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il calciatore PICCOLI LUCA (nato il 20.05.2000 - matricola 7.001.647) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); art. 46,comma 6,C.G.S. F.I.G.C. ( norme procedurali ), art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.( tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 11 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona della stagione 2016/17 (vedi elenco inserito nell’atto di deferimento della Procura Federale) nelle fila della Società A.S.D. Parona, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. AVESANI CLAUDIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Parona “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.(tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara ), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 6 gare del Campionato Allievi Provinciale di Verona 2016/17 (elencate nell’atto di deferimento della Procura Federale), in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori CALDERA Matteo e PICCOLI Luca, sottoscrivendo le relative 6 distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle predette n.6 gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa”. il Sig. PIGOZZO MARIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Parona “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F (adempimenti preliminari alla gara ), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Provinciale Allievi di Verona 2016/17 (elencate nell’atto di deferimento della Procura Federale) in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori CALDERA Matteo e PICCOLI Luca, sottoscrivendo le relative 4 distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle predette n. 4 gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa”.
il Sig. CIUCCI MICHELE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Parona “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.( tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Provinciale Allievi di Verona 2016/17 (riportata nell’atto di deferimento della Procura Federale) in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori CALDERA Matteo e PICCOLI Luca, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla predetta gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa”. la società A.S.D. PARONA , per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, dei calciatori innanzi citati e dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/11/2017. AI dibattimento del 7/11/2017 sono risultati presenti : Il Sig. PORTOGHESE Riccardo Presidente A.S.D. Parona Il Sig.AVESANI Claudio Dirigente A.S.D. Parona, per delega al Sig. Portoghese, come da documento in atti Il Sig.PIGOZZO Mario Dirigente A.S.D. Parona, per delega al Sig. Portoghese, come da documento in atti la società A.S.D. PARONA, rappresentata dal Sig. Portoghese Riccardo )Presidente) Il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Dott. Salvatore SCIUTO. Non si sono presentati, pur ritualmente convocati : Il Sig.CALDERA Matteo Calciatore A.S.D. Parona Il Sig.PICCOLI Luca Calciatore A.S.D. Parona Il Sig.CIUCCI Michele Dirigente A.S.D. Parona Il Dott. Sciuto, preliminarmente, ha depennato dall’atto di deferimento le infrazioni di cui all’art. 43 delle NOIF, avendo la Società A.S.D. Parona fatti pervenire i certificati medici di idoneità fisica relativi ai giocatori Caldera Matteo e Piccoli Luca; ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. PORTOGHESE Riccardo Presidente A.S.D. Parona : inibizione di giorni 40 in luogo di 60 a carico del Sig.AVESANI Claudio Dirigente A.S.D. Parona : inibizione di giorni 30 in luogo di 45 a carico del Sig.PIGOZZO Mario Dirigente A.S.D. Parona : inibizione di giorni 30 in luogo di 45 a carico della società A.S.D. PARONA : a)n. 2 punti di penalizzazione, in luogo di n.3, da applicare alla classifica del Campionato Allievi Provinciale 2017/18; b)ammenda di € 150,00 in luogo di € 200,00.-
Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. conferma l’adozione dei provvedimenti disciplinari sopra citati. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera adottata nei confronti dell’A.S.D. Parona, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Dott. Sciuto, visti gli atti di accusa relativi ai soggetti deferiti che non si sono presentati all’udienza del 7/11/2017 ha proposto l’irrogazione dei seguenti provvedimenti nei confronti di : a carico del Sig.CALDERA Matteo Calciatore A.S.D. Parona : squalifica per 2 giornate a carico del Sig.PICCOLI Luca Calciatore A.S.D. Parona : squalifica per due giornate a carico del Sig.CIUCCI Michele Dirigente A.S.D. Parona : inibizione per giorni 20 Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti di accusa sentito il Rappresentante della Procura e valutate le sanzioni proposte dallo stesso nei confronti dei Signori Caldera Matteo, Piccoli Luca e Ciucci Michele e ritenute congrue le medesime conferma e dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico del Sig. CALDERA Matteo Calciatore A.S.D. Parona : squalifica per n. 2 giornate a carico del Sig. PICCOLI Luca Calciatore A.S.D. Parona : squalifica per n. 2 giornate a carico del Sig. CIUCCI Michele Dirigente A.S.D. Parona : inibizione per giorni 20.