C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 104 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 104 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Dirigenti : BRAZZALE Nico Domenico Presidente A.C.D. Eurospin Lugo DUSO Adriano Dirigente accompagnatore A.C.D. Eurospin Lugo Calciatore: SACCARDO Mattia ora tesserato A.C. Giavenale A.S.D. Società A.C.D. EUROSPIN La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/12/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BRAZZALE Nico Domenico, Presidente e legale rappresentante della società ACD Eurospin Lugo, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. - F.1.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale ( svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C. ); 39 delle N.O.1.F.( il tesseramento dei calciatori) e 43, commi 1 e 6, delle N.O.1.F.(tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SACCARDO MATTIA e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa. Consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 3 gare durante la stagione sportiva 2016/17.” il calciatore SACCARDO MATTIA (nato l’11.01.1990 - matricola 4291787) all'epoca dei fatti non ancora tesserato “inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma, del C.G.S., per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità); 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti,trasferimenti,cessioni e controlli societari); 46,comma 6, C.G.S. F.I.G.C. (norme procedurali); 43, comma 1, delle N.O.1.F.( tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n.3 gare durante la stagione sportiva 2016/2017 (elencate nell’atto di deferimento della Procura) nelle fila della Società Eurospin Lugo, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” Il Sig. DUSO Adriano – Dirigente accompagnatore Ufficiale della Società Eurospin “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 3 gare durante la stagione sportiva 2016/17 (elencate nell’atto di deferimento della Procura) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore SACCARDO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatoe stesso consegnata al direttore di gara, consentendo così che lo steso partecipasse alle predette 3 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. la Società A.C.D. Eurospin Lugo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innazi citato e del Dirigente accompagnatore ufficiale.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 9/1/2018.
AI dibattimento del 9/1/2018 sono risultati presenti : il Sig. BRAZZALE Nico Domenico Presidente A.C.D. Eurospin Lugo il Sig. SACCARDO Mattia Calciatore ora tesserato A.C. Giavenale A.S.D. la Società A.C. D. EUROSPIN rappresentata dal Sig. Brazzale N.Domenico (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.. non si è presentato, pur ritualmente convocato il Sig. DUSO Adriano Dirigente accompagnatore A.C.D. Eurospin Lugo Il Dott. Sciuto, preliminarmente, chiede che venga depennata dall’atto di deferimento della Procura ogni riferimento alla violazione di cui all’art. 43, commi 1 e 6 (tutela medico-sportiva) in quanto la Società ha fornito, in data odierna, il certificato medico di idoneità fisica del giocatore Saccardo Mattia, datato 26/2/2016; Le parti deferite presenti, assieme al Rappresentante della Procura hanno concordato i seguenti provvedimenti disciplinari in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. BRAZZALE N.Domenico Presidente Eurospin Lugo : inibizione di 20 gg. in luogo di n. 30 a carico del Sig. SACCARDO Mattia Calciatore, ora tesserato A.C. Giavenale : a) squalifica per 1 g. da scontare nel Campionato di competenza 2017/18, in luogo della sanzione della squalifica di 1 giornata più ammonizione b) ammonizione da scontarsi in Coppa o Trofeo Regione Veneto di competenza, in sostituzione della sanzione della ammonizione con diffida a carico della Società Eurospin 1) penalizzazione di 1 punto da applicarsi nel Campionato di competenza 17/18 in luogo di 1 punto di penalizzazione, più ammonizione; 2) sanzione della ammonizione (relativa all’attività di Coppa o Trofeo) 3) ammenda di € 200,00 in luogo di ammenda di € 300,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. preso atto dell’accordo sottoposto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario :sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Dott. Sciuto, per quanto attiene alla posizione del Dirigente Duso Adriano che non si è presentato all’udienza odierna, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; ha concluso il suo intervento, esponendo il seguente provvedimento disciplinare proposto dalla Procura della F.I.G.C. nei confronti del predetto soggetto : a carico del Sig. DUSO Adriano Dirigente accompagnatore Eurospin Lugo : inibizione di gg. 20. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutata la sanzione proposta dalla Procura e ritenuta la stessa congrua : P.Q.M. conferma l’adozione della sanzione disciplinare come sopra esposta.