C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 stagione 2016/2017 nei confronti del Sig. GRGIC Bozo, giocatore già tesserato A.P. VIGOR La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/1/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 stagione 2016/2017 nei confronti del Sig. GRGIC Bozo, giocatore già tesserato A.P. VIGOR La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/1/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

il Sig. GRGIC Bozo, giocatore già tesserato A.P. VIGOR “per rispondere delle violazioni di cui agli articoli 1bis, commi 1 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva e art. 10,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società AP VIGOR senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/2/2018. AIl’udienza del 13/2/2018 NON è risultato presente : il Calciatore BRGIC Bozo già tesserato per la Società A.P. Vigor il cui cognato Mirko Sculija ha fatto pervenire una memoria spiegando che il calciatore attualmente è residente in Germania per motivi di lavoro. La Procura Federale della F.I.G.C. é stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, ed ha concluso il suo intervento proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico del Sig. GRGIC Bozo, giocatore già tesserato A.P. VIGOR : squalifica per mesi tre, a decorrere dal suo futuro tesseramento valido a favore di Società militanti nella F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - valutata la sanzione proposta dalla Procura e ritenuta la stessa congrua P.Q.M. conferma l’adozione della sanzione disciplinare come sopra esposta.

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