C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 28/03/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 468 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 468 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Giocatori : GASPARATO Francesco, già tesserato Croz Zai,ora Audace Calcio A.r.L. GERARDI Pasquale, tesserato USD Croz Zai Società : USD Croz Zai, In persona del legale rappresentante GASPARI Giampaolo – Presidente La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/2/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1. GASPARATO Francesco, calciatore tesserato dell' U.S.D. Croz Zai, ora Audace Calcio A.r.l. “per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S., per avere, in occasione dell'incontro. Croz Zai - Sarcedo del Campionato di 1^ Categoria – C.R. Veneto, disputato in Verona il 21/5/2017, dapprima minacciato il calciatore dell'A.S.D. Calcio Sarcedo, Ciscato Luca guardandolo negli occhi e dicendogli "ti uccido, non esci vivo do qui" e successivamente, circo 3D minuti dopo lo fine dell'incontro, per averlo raggiunto all'interno della medesima struttura sportiva - unitamente d otri soggetti non identificati, due dei quali non tesserati e con i quali si ero in precedenza intrattenuto - ed averlo percosso, mettendogli le mani al petto e strappandogli la maglietta e desistendo dall'azione violenta unicamente per l'intervento di altri tesserati della squadra ospitata”
2. GERARDI Pasquale- calciatore tesserato dell' U.S.D. Croz Zai “per rispondere : a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per avere, in occasione dell'incontro Croz Zai - Sarcedo, del Campionato di 1^ Categoria - Comitato Regionale Veneto, disputato in Verona il 21/5/2017, unitamente od altri soggetti non identificati, 2 dei quali non tesserati, percosso con pugni e calci i tesserati dell’AS.D. Calcio Sarcedo, CrivellettoTiberzio, Antoniozzi Agostino, Costo Giovanni, Pizzato Mirko e Pizzato Simone, procurando loro ematomi ed ecchimosi, nonché al Costo Giovanni lesioni, giudicate guaribili in gg 15 come da referto del PS e desistendo dall'azione violenta solo o seguito dello dichiarazione deI Crivelletto che si qualificava come ex Maresciallo dei CC. b] della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato innanzi al Collaboratore dello Procuro Federale che lo aveva convocato nell'ambito del presente procedimento in doto '4.12.2017 e 7.12.2017, senza addurre valida giustificazione che integrasse un legittimo ed assoluto impedimento e senza neanche concordare con la Procuro Federale quantomeno una possibile dota alternativa in cui effettuare l'audizione. 3. La Società U.S.D. CROZ ZAI “per rispondere : a) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS in relazione alle condotte dei suoi tesserati Gasparato e Gerardi, descritte nei capi che precedono; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS, per la violazione dell'art. 14 comma 1, CGS, per le condotte violente - poste in essere da soggetti rimasti allo stato non identificati - nei confronti di tesserati dell’ASD Calcio Sarcedo e descritti nei capi 1) e 2 a). Il Tribunale, preliminarmente,ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 27/3/2018. AI dibattimento del 27/3/2018 sono risultati presenti : il Sig. GASPARATO Francesco, già tesserato Croz Zai, ora Audace Calcio A.r.L., assistito e rappresentato dall’Avv. Alberto Corradi del Foro di Verona il Sig. GERARDI Pasquale tesserato USD Croz Zai, assistito dall’Avv. Michela Cherubin del Foro di Verona la Società USD Croz Zai rappresentata dal Sig. GASPARI Giampaolo (Presidente), assistito dall’Avv. Daniele Giacomazzi del Foro di Verona il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentate della Procura Federale F.I.G.C.. 1) Il Dott. Sciuto e l’Avv. Alberto Corradi, in rappresentanza del giocatore Gasparato Francesco hanno chiesto l’applicazione dell’art. 23 del C,.G.S. nei seguenti termini : a carico del giocatore Gasparato Francesco : la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, in luogo di 4 giornate 2) Il Dott. Sciuto e l’Avv. Giacomazzi, in rappresentanza della Società U.S. Croz Zai hanno chiesto l’applicazione dell’art. 23 del C,.G.S. nei seguenti termini : a carico della Società U.S.D. Croz Zai: a) n. 2 punti di penalizzazione, in luogo di 3 punti, da scontarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2017/2018 b) ammenda di € 400 in luogo di € 600.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera a carico della Società U.S.D. Croz Zai, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. 2. GERARDI Pasquale- calciatore tesserato dell' U.S.D. Croz Zai “per rispondere : a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per avere, in occasione dell'incontro Croz Zai - Sarcedo, del Campionato di 1^ Categoria - Comitato Regionale Veneto, disputato in Verona il 21/5/2017, unitamente od altri soggetti non identificati, 2 dei quali non tesserati, percosso con pugni e calci i tesserati dell’AS.D. Calcio Sarcedo, CrivellettoTiberzio, Antoniozzi Agostino, Costo Giovanni, Pizzato Mirko e Pizzato Simone, procurando loro ematomi ed ecchimosi, nonché al Costo Giovanni lesioni, giudicate guaribili in gg 15 come da referto del PS e desistendo dall'azione violenta solo o seguito dello dichiarazione deI Crivelletto che si qualificava come ex Maresciallo dei CC. b] della violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato innanzi al Collaboratore dello Procuro Federale che lo aveva convocato nell'ambito del presente procedimento in doto '4.12.2017 e 7.12.2017, senza addurre valida giustificazione che integrasse un legittimo ed assoluto impedimento e senza neanche concordare con la Procuro Federale quantomeno una possibile dota alternativa in cui effettuare l'audizione. 3. La Società U.S.D. CROZ ZAI “per rispondere : a) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS in relazione alle condotte dei suoi tesserati Gasparato e Gerardi, descritte nei capi che precedono; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS, per la violazione dell'art. 14 comma 1, CGS, per le condotte violente - poste in essere da soggetti rimasti allo stato non identificati - nei confronti di tesserati dell’ASD Calcio Sarcedo e descritti nei capi 1) e 2 a). Il Tribunale, preliminarmente,ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 27/3/2018. AI dibattimento del 27/3/2018 sono risultati presenti : il Sig. GASPARATO Francesco, già tesserato Croz Zai, ora Audace Calcio A.r.L., assistito e rappresentato dall’Avv. Alberto Corradi del Foro di Verona il Sig. GERARDI Pasquale tesserato USD Croz Zai, assistito dall’Avv. Michela Cherubin del Foro di Verona la Società USD Croz Zai rappresentata dal Sig. GASPARI Giampaolo (Presidente), assistito dall’Avv. Daniele Giacomazzi del Foro di Verona il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentate della Procura Federale F.I.G.C.. 1) Il Dott. Sciuto e l’Avv. Alberto Corradi, in rappresentanza del giocatore Gasparato Francesco hanno chiesto l’applicazione dell’art. 23 del C,.G.S. nei seguenti termini : a carico del giocatore Gasparato Francesco : la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, in luogo di 4 giornate 2) Il Dott. Sciuto e l’Avv. Giacomazzi, in rappresentanza della Società U.S. Croz Zai hanno chiesto l’applicazione dell’art. 23 del C,.G.S. nei seguenti termini : a carico della Società U.S.D. Croz Zai: a) n. 2 punti di penalizzazione, in luogo di 3 punti, da scontarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2017/2018 b) ammenda di € 400 in luogo di € 600.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera a carico della Società U.S.D. Croz Zai, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.
Il Tribunale Federale Territoriale Visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo, valutate le sanzioni concordate tra le parti deferite su indicate e la Procura Federale e ritenute congrue le medesime P.Q.M. ne conferma l’efficacia c.s. : 1)a carico del giocatore Gasparato Francesco : la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara 2) a carico della Società U.S.D. Croz Zai: a)n. 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2017/2018 b)ammenda di € 400.- -------------- Per quanto riguarda la posizione del giocatore Gerardi Pasquale, tesserato per l’U.S.D. Croz Zai, il Dott. Sciuto riassume brevemente i fatti così come esposti nell’atto di deferimento contestando la memoria presentata dalla difesa, in particolare con riferimento alle motivazioni che hanno indotto il calciatore deferito a non rispondere alla convocazione della Procura nel corso delle indagini. Sottolinea inoltre che i fatti, ancorché avvenuti fuori dal campo di gioco sono strettamente legati alla competizione sportiva e pertanto di competenza del Tribunale Territoriale. Richiede l’applicazione della squalifica per 10 giornate di gara a carico del deferito. Ha preso quindi la parola il giocatore Gerardi che , ritenendosi estraneo ai fatti, 1) precisa di essere intervenuto in una rissa in corso per soccorrere un suo compagno, 2) assume che il fatto risulta essere avvenuto fuori del campo di gioco e, comunque, di essersi immediatamente allontanato allorché aveva capito che la situazione stava degenerando. Per quanto riguarda infine il fatto di non essersi presentato alla convocazione da parte della Procura, come, peraltro, riportato nella memoria del proprio difensore sottolinea che il fatto era dovuto al recente rapporto di lavoro che non gli consentiva di poter richiedere permessi e che lo vedeva impegnato in orari di lavoro particolarmente intensi. Ha preso la parola l’Avv. Cherubin Michela che riportandosi alla propria memoria difensiva sottolinea, in particolare, come nella dichiarazione del calciatore Costa Giovanni non vi sia alcun riferimento diretto al fatto di essere stato colpito dal proprio cliente. Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti di accusa sentito il rappresentante della Procura sentiti la parte deferita e il suo legale Avv. Michela Cherubin ritenuto: - che in data 21/5/2017, circa 30 minuti dopo la fine della gara Croz Zai-Calcio Sarcedo del Campionato di 1^ Categoria, si verificava una rissa che vedeva coinvolte numerose persone tra le quali alcuni giocatori delle Società Croz Zai e Sarcedo ed altri soggetti non identificati - che nell'ambito di detta colluttazione alcuni giocatori del Sarcedo subivano lesioni fisiche; - che non vi sono dubbi in ordine alla partecipazione alla suddetta rissa del calciatore deferito Gerardi Pasquale, stante anche la sua esplicita ammissione sul punto; - che, tuttavia, considerato il coinvolgimento nella rissa di un numero imprecisato di persone, non vi è certezza in ordine alla riferibilità al calciatore Gerardi Pasquale delle condotte o, quanto meno, di tutte le condotte, che hanno provocato le lesioni lamentate dai giocatori del Sarcedo; - che, pur con la precisazione di cui sopra, la partecipazione del calciatore Gerardi Pasquale alla rissa e quindi il mantenimento da parte del predetto di una condotta violenta, integri comunque la violazione dell'art.1 bis, comma 1 del C.G.S.; - ritenuto, altresì - che la mancata presentazione di Gerardi Pasquale al Collaboratore della Procura Federale che l'aveva convocato nell'ambito del presente procedimento integri la violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. -che le giustificazioni per la suddetta mancata presentazione addotte dal Gerardi alla presente udienza appaiono, oltre che tardive, insufficienti a dimostrare un legittimo impedimento, considerato anche che gli era stata data la possibilità di contattare telefonicamente il Collaboratore della Procura Federale per concordare la data dell'incontro P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di applicare a carico del Sig. GERARDI Pasquale giocatore tesserato Soc. Croz ZAI : la sanzione della squalifica di 5 giornate per la violazione dell'art.1 bis, comma 1 del C.G.S.; la sanzione di una squalifica per 1 giornata per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. per un totale quindi di sei giornate di gara.