C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 06/06/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 960 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 960 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ADAMO WalterPresidente dell’A.S.D. Condor SA Treviso del Sig. CESCATO Matteo Calciatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso del Sig. BIONDO Gianni Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso della Società A.S.D. Condor SA Treviso La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato del 21/5/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : il Sig. ADAMO Walter – Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. Condor SA Treviso “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati della FIGC) e art. 39 N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori), nonché art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CESCATO Matteo e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n.4 gare del Campionato Allievi Regionale della stagione 2017/18”. Il Sig. CESCATO Matteo (Nato il 30.08.2001) – Giocatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso “all’epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) e art. 46, comma 6 del C.G.S. (norme procedurali) per aver egli disputato nelle fila dell’A.S.D. Condor SA Treviso senza averne titolo, perché non tesserato, n. 4 gare del Campionato Allievi Regionale nella stagione sportiva 2017/18, e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. Il Sig. BIONDO Gianni – Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Allievi Regionale nel corso della stagione 2017/18, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore CESCATO Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. La Società A.S.D. Condor SA Treviso “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.) dell’operato del proprio Presidente, del calciatore Innanzi citato e del Dirigente accompagnatore ufficiale. All’udienza del 5/6/2018 sono risultati presenti : il Sig. ADAMO Walter Presidente dell’A.S.D. Condor SA Treviso il Sig. CESCATO Matteo Calciatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso il Sig. BIONDO Gianni Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso la Società A.S.D. Condor SA Treviso tutti rappresentati per delega dal Sig. Mendicino Adriano, come da documenti in atti La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO il Presidente del Tribunale ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite rappresentate e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disposte a valutare la prospettiva a valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. ADAMO Walter Presidente dell’A.S.D. Condor SA Treviso : inibizione di gg.27 in luogo di gg.40; a carico del Sig. CESCATO Matteo Calciatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso . una giornata di squalifica, in luogo di 1 giornata+ammonizione, da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; a carico del Sig. BIONDO Gianni Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Condor SA Treviso : inibizione di gg. 20, in luogo di gg. 30; a carico della Società A.S.D. Condor SA Treviso : a) n. 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Regionale – Girone C – della stagione 2017/2018; b) ammenda di € 200,00, in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera, a carico dell’A.S.D. Condor S.A. Treviso, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.