C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 13/04/2018 – Delibera – gara del 18/ 3/2018 CALCIO TRISSINO – ACNOVE STEFANI CONSULTING

gara del 18/ 3/2018 CALCIO TRISSINO - ACNOVE STEFANI CONSULTING

Errata Corrige : da una verifica è emerso che nel C.U. n.83 dell'11/4/2018 è stato erroneamente dato seguito alla pubblicazione NON integrale della delibera afferente alla gara in oggetto, che qui di seguito si riporta per INTERO :

"Dopo la pubblicazione del risultato della gara in oggetto in C.U. n. 76 del 21.03.2018, la società CALCIO TRISSINO ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, adducendo la irregolare partecipazione del giocatore RHARTOUI OUSSAMA (Soc. AC Nove Stefani Consulting) in quanto pendente a suo carico squalifica per n. 3 gare come pubblicato in C.U. n. 76 del 21.03.2018 a seguito provvedimento di espulsione durante la partita AC Nove Stefani Consulting - Real Grezzanalugo del 11.03.2018. La Soc. Calcio Trissino ritiene che il giocatore non poteva essere impiegato anche in assenza di C.U. stante la automaticità della squalifica (almeno per una gara) in caso di espulsione dal campo. Nessuna controdeduzione è stata inoltrata alla data odierna da parte della soc. AC Nove Stefani Consulting. Va innanzitutto rilevato che il reclamo come inoltrato risulta tardivo in quanto afferente alla quart'ultima giornata di gara, pertanto doveva pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, stante l'abbreviazione dei termini come disposta con C.U. n. 110/A F.I.G.C. del 24.01.2018. Preso atto che comunque la società non poteva avere conoscenza del provvedimento di squalifica fino alla sua pubblicazione nel c.u. n. 76del 21.03.2018, si ritiene di dover far decorrere i termini per la presentazione del ricorso da tale data, quindi il reclamo doveva pervenire entro le ore 12.00 del 23.03.2018 al Giudicante. Va evidenziato che il termine si riferisce al momento ultimo in cui Giudicante e controparte devono venire a conoscenza del reclamo, mentre nel caso di specie la Soc. Calcio Trissino ha provveduto all'invio entro tale termine a mezzo raccomandata, quindi gli atti sono pervenuti a conoscenza solo al momento della ricezione (pertanto ben oltre al termine fissato). Seppur si volesse considerare il preannuncio di reclamo inviato a mezzo email al comitato in data 22.03.2018 (quindi in termine utile) quale reclamo, non è stata data eguale prova con riferimento alla conoscenza tempestiva da parte di controparte. Ad ogni modo, vertendo il reclamo su posizione irregolare del calciatore, il G.S. ha effettuato gli accertamenti di rito ed è emerso che, nonostante nel comunicato ufficiale fosse stato erroneamente riportato che la squalifica era dipesa da "espulsione dal campo", in realtà nessun provvedimento di espulsione era mai stato notificato dall'Arbitro al giocatore e/o al suo capitano, e che essendo la squalifica relativa a comportamenti sanzionabili tenuti a fine della gara (come giustamente riportato nella motivazione della squalifica) e per i quali l'Arbitro non aveva adottato il provvedimento di espulsione, la squalifica decorreva dalla pubblicazione in comunicato ufficiale, avvenuta dopo la disputa della gara in oggetto, pertanto il giocatore aveva titolo per parteciparvi. Tutto ciò premesso il G.S. dichiara inammissibile il reclamo in quanto tardivo omologando il risultato della gara come già pubblicato in C.U. n. 76 del 21.03.2018 : CALCIO TRISSINO - AC NOVE STEFANI CONSULTING 0 -2. Si addebita la tassa reclamo non versata."

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