C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 03/10/2018 – Delibera – Ricorso A.C.D. Bovolone Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale C-R.V. di cui al Comunicato n. 28 del 27/9/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 partita Sanguinetto-Bovolone del 9/9/2018; ammenda di € 60,00; Inibizione fino all’8/10/2018 dirigente accompagnatore Pedaci Christian; Squalifica una giornata giocatore Gasparini Simone – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.C.D. Bovolone

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale C-R.V. di cui al Comunicato n. 28 del 27/9/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 partita Sanguinetto-Bovolone del 9/9/2018; ammenda di € 60,00; Inibizione fino all’8/10/2018 dirigente accompagnatore Pedaci Christian; Squalifica una giornata giocatore Gasparini Simone – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C.D. Bovolone ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale elencate in epigrafe, assunte con Comunicato n. 28 del 27/9/2018, per la partecipazione irregolare del giocatore Gasparini Simone alla gara sopra indicata e oggi presa in esame.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente proposto dall’ACD Bovolone con il quale, pur ammettendo che a carico del giocatore Gasparini Simone era pendente una giornata di squalifica dalla stagione 2017/18, impugna l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara e gli altri provvedimenti derivati emessi in primo grado, in quanto il predetto giocatore era elencato nella distinta formazione della squadra in qualità di riserva, ma non ha mai partecipato alla disputa dell’incontro contestato.

esaminata la documentazione agli atti dalla quale si rileva che il calciatore Gasparini Simone, pur in lista non ha partecipato alla gara in esame,  atteso che l’art. 17, comma 5, ultimo capoverso del C.G.S. stabilisce espressamente che la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati.

Stante altresì il fatto che, peraltro, al calciatore squalificato ai sensi dell’art. 22, comma 3, ultimo capoverso C.G.S. è comunque precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accertato che il calciatore Gasparini Simone avrebbe dovuto comunque scontare la squalifica nella gara in questione

delibera

di accogliere il ricorso dell’A.C.D. Bovolone per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della ricorrente e per effetto di analoga sanzione comminata nei confronti della Società Sanguinetto Venera, peraltro non impugnata, confermala il risultato di 0-3 a favore del Bovolone;

  • di confermare, viceversa, la squalifica di una giornata a carico del calciatore Gasparini Simone, l’inibizione sino all’8/10/2018 del dirigente accompagnatore Christian Pedaci e l’ammenda di € 60,00 a carico della Società.
  • essendo  il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

 

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