C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/10/2018 – Delibera – Ricorso U.S. Albaronco Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 17/10/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Albaronco-Oppeano del 14/10/2018; ammenda di € 60.00; Inibizione dirigente accompagnatore Pescetta Alessandro fino al 29/10/2018 – Campionato di Promozione
Ricorso U.S. Albaronco Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 17/10/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Albaronco-Oppeano del 14/10/2018; ammenda di € 60.00; Inibizione dirigente accompagnatore Pescetta Alessandro fino al 29/10/2018 – Campionato di Promozione
La Società U.S. Albaronco ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel Comunicato n. 35 del 17/10/2018 con le quali ha assunto le sanzioni indicate in epigrafe per i seguenti motivi : “rilevato dal Rapporto Arbitrale che al 5º del secondo tempo, la società Albaronco A.S.D. sostituiva il giocatore Pasin Matteo, nato il 31.10.1999, n. 5, con il giocatore Bellakhdim Ahmed, nato il 01.01.1997, n. 16, violando così il regolamento del campionato pubblicato in C.U. n. 1 del 04.07.2018, visto l'art. 17 C.G.S.”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. Albaronco; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha precisato che la Società Albaronco, al 5’ del secondo tempo, ha sostituito il giocatore n. 9 Terza Edoardo (nato l’8/11/1997) - e non il calciatore n. 5 Pasin Matteo (nato il 31/10/1999) – con il calciatore n. 16 Bellakhdim Ahmed ( nato il 01.01.1997): atteso che la Società Albaronco ha rispettato le regole inerenti il Campionato di Promozione per quanto riguarda il limite di partecipazione dei giocatori in relazione all’età P.Q.MLa Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Albaronco; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società reclamante e di omologare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo c.s. : Albaronco-Oppeano 1-0; - di annullare inoltre la sanzione della’ammenda di € 60,00 a carico della Società e la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Pescetta Alessandro fino al 29/10/2018; essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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