C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Fiesso d’Artico Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 27 del 17/10/2018 – Ripetizione gara Fiesso d’Artico-Pro Athletic del 14/10/2018 – Campionato Provinciale Allievi Under 17
Ricorso A.S.D. Fiesso d’Artico Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 27 del 17/10/2018 – Ripetizione gara Fiesso d’Artico-Pro Athletic del 14/10/2018 – Campionato Provinciale Allievi Under 17
La Società A.S.D. Fiesso d’Artico ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia pubblicata nel Comunicato n. 27 del 17/10/2018 con la quale ha assunto la ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi : l'assistente all'arbitro Sig.VIALE ROBERTO (soc. Pro Athletic) si allontanava dalla propria posizione scagliando a terra la bandierina, e posizionandosi presso l'ingresso degli spogliatoi. Invitato dall'Arbitro a riposizionarsi al suo posto lo stesso si rifiutava in segno di protesta e minacciando con il dito puntato verso lo stesso Arbitro affermava urlando "non collaboro con persone come te". Visto quanto sopra scritto, e l'operato del Direttore di gara che ha norma di regolamento doveva a seguito del comportamento dell'A.A (soc. Pro Athletic) allontanarlo dal terreno di gara, fare richiesta al capitano della squadra di mettere in sostituzione altra persona in lista come richiede il regolamento, il giudice delibera: - di non omologare il risultato ma la ripetizione della gara stessa ……”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Fiesso d’Artico trasmesso per competenza dalla Delegazione di Venezia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito il direttore di gara che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha dichiarato di aver sospeso la gara in relazione alla situazione venutasi a creare in seguito alle minacce ricevute dall’assistente arbitrale della Società Pro Atlhetic che non le consentivano di proseguire la gara in una situazione di tranquillità e di sicurezza; alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene di applicare a carico della Società Pro Atlhetic, oggettivamente responsabile della situazione venutasi a creare, la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame per 3-0, come disposto dall’art. 17, comma 1 del C.G.S. e di penalizzarla, per un principio di effettiva afflitività, con un punto nella classifica del Campionato Allievi Provinciale 2018/19. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Fiesso d’Artico; - di infliggere a carico della Pro Atlhetic la sanzione sportiva della perdita della gara per 3-0 in applicazione dell’art- 17, comma 1 del C.G.S. riferita all’incontro preso in esame e e di penalizzarla, per un principio di effettiva afflitività della pena, con un punto nella classifica del Campionato Allievi Provinciale 2018/19; - essendo il ricorso dell’A.S.D. Fiesso d’Artico accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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