C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sossano Villaga Orgiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 18 del 31/10/2018 – Squalifica per dieci giornate giocatore Pietratti Sebastiano – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso A.S.D. Sossano Villaga Orgiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 18 del 31/10/2018 – Squalifica per dieci giornate giocatore Pietratti Sebastiano – Campionato Juniores Provinciale

La Società Sossano Villaga Orgiano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 18 del 31/10/2018 con la quale ha assunto la squalifica per dieci giornate di gara a carico del giocatore Pietratti Sebastiano per i seguenti motivi : “considerato che dal referto arbitrale si evince che il Calciatore Sig. Sebastiano Pietratti,della Società Sossano Villaga Orgiano, a seguito di un fallo subito da un avversario, apostrofava quest'ultimo con insulti di chiaro contenuto discriminatorio; letto l'art.11.1 C.G.S. che individua come comportamento discriminatorio "ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione [...]"; considerato che la fattispecie concreta debba essere ricondotta nell'alveo del comportamento discriminatorio e conseguentemente dovendosi applicare l'art. 11.2 C.G.S., P.T.M. il G.S. delibera di sanzionare il Calciatore Sig. Sebastiano Pietratti con la squalifica per 10 (dieci) giornate per comportamento discriminatorio in violazione dell'art.11 C.G.S. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Sossano Villaga Orgiano, esaminata la documentazione ufficiale agli atti, sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha precisato che in un primo tempo il calciatore Pietratti Sebastiano , che aveva subito il fallo da parte del calciatore n. 13 della società avversaria, ha pronunciato le seguenti parole : “staccati scimmia”, proprio per chiedere che l’avversario si staccasse dalla sua maglietta. In un secondo tempo lo stesso Pietratti ha insultato nuovamente il calciatore il n. 13 dicendogli semplicemente “scimmia”. considerato che, nella fattispecie, deve essere applicato il disposto di cui all’art. 11.2 del C.G.S. che prevede la sanzione della squalifica per dieci giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Sossano Villaga Orgiano; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Pietratti Sebastiano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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