C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2018 – Delibera – Ricorso A.C. BNC NOI A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 7/11/2018 – Squalifica per cinque giornate giocatore Corigliano Denny; Inibizione fino al 21/11/2018 dirigente Burato Andrea – Campionato Provinciale Allievi Under 17

Ricorso A.C. BNC NOI A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 7/11/2018 – Squalifica per cinque giornate giocatore Corigliano Denny; Inibizione fino al 21/11/2018 dirigente Burato Andrea - Campionato Provinciale Allievi Under 17

 La Società A.C. BNC NOI A.S.D. ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 22 del 7/11/2018 con le quali ha assunto i provvedimenti indicati in oggetto per i seguenti motivi : - Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Corigliano Denny : “espulso per aver spinto ed offeso un avversario. alla notifica del provvedimento offendeva l'Arbitro continuando detto comportamento offensivo oltreché minaccioso al termine della gara. Il giocatore, da ultimo,colpiva con un forte pugno la porta dello spogliatoio dell'Arbitro”. - Inibizione fin o al 21/11/2018 a carico del Dirigente Burato Andrea. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la inibizione fino al 21/11/2018 a carico del dirigente Burato Andrea, trattandosi di provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (sanzione al disotto di un mese); presa in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica del giocatore Corigliano Denny; esaminata la documentazione ufficiale agli atti, valutato il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo in primo grado che appare equo rispetto ai fatti addebitati; considerato che l’art. 35.1.1. del C.G.S. dispone che il rapporto arbitrale rivesta prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C. BNC NOI A.S.D. ; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante il dirigente Burato Andrea; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Corigliano Denny; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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