C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 28/11/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Amatori Ponso Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 14/11/2018 – Ammenda di € 80.00; Squalifica per tre giornate giocatori Giorio Michael e Sesani Jacopo; Squalifica per due giornate giocatori Quaglia Francesco e Lunardi Enrico; Squalifica fino al 5/12/2018 allenatore Stievano Dario – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Amatori Ponso Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 14/11/2018 – Ammenda di € 80.00; Squalifica per tre giornate giocatori Giorio Michael e Sesani Jacopo; Squalifica per due giornate giocatori Quaglia Francesco e Lunardi Enrico; Squalifica fino al 5/12/2018 allenatore Stievano Dario - Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S.D. Amatori Ponso ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 22 del 14/11/2018 con le quali ha assunto i provvedimenti in oggetto per i seguenti motivi : Ammenda di € 80.00 a carico della Società : per offese e minacce all’arbitro durante ed a fine gara”. Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Giorio Michael : “per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme e dopo il provvedimento di espulsione rivolgeva al direttore di gara varie offese e minacce costringendo l’intervento dei suoi compagni perché si rifiutava di uscire dal campo”. Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sesani Jacopo : “per grave fallo di gioco poiché entrava in modo pericoloso sul ginocchio di un giocatore avversario; protestava vivamente ad alta voce per il provvedimento disciplinare dell’arbitro costringendolo a far intervenire il suo capitano per il rifiuto di uscire dal campo”. Squalifica per due giornate a carico dei giocatori Quaglia Francesco e Lunardi Enrico. Squalifica fino al 5/12/2018 a carico dell’allenatore Stievano Dario. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante i provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S. nei riguardi dei giocatori Quaglia Francesco e Lunardi Enrico, nonché a carico dell’allenatore Stievano Dario, trattandosi di provvedimenti inoppugnabili, come disposto dall’art. 45, comma 3, lettere a) e b) del C.G.S.; presa in esame la parte del ricorso riguardante le altre sanzioni disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

atteso che dal rapporto di gara risultano chiaramente riportati gli atteggiamenti offensivi e irriguardosi tenuti dai due calciatori espulsi Giorio Michael e Sesani Jacopo e ritenute congrue le sanzioni irrogate ai medesimi in primo grado ; viene altresì confermata la sanzione della multa nei confronti della Società Amatori Ponso, atteso che dal rapporto di gara sono elencate con precisione le offese rivolte al direttore di gara da esponenti – circa 10 persone – della tifoseria della società reclamante P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Amatori Ponso; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) squalifica per due giornate a carico dei giocatori Quaglia Francesco e Lunardi Enrico 2) squalifica a carico dell’allenatore Stievano Dario; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Giorio Michael e Sesani Jacopo; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80.00; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it