C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/12/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Turchese Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2018
Ricorso A.S.D. Turchese Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2018 – Sanzione sportiva perdita della gara Turchese-Pontecorr + 2 punti di penalizzazione; ammenda di € 60.00; disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso ex art. 16.2. bis); Inibizione fino al 3/12/2018 dirigente Rizzieri Paolo – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Turchese Calcio ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel Comunicato n. 43 del 14/11/2018 con le quali ha assunto i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi : “emerge dal referto Arbitrale che al 38' del 2' tempo la gara veniva interrotta in quanto la società Turchese rimaneva in campo con un numero insufficiente di giocatori (n. 6). Si evince infatti che oltre a n. 3 espulsioni e dopo aver effettuato n. 7 sostituzioni (non avendo quindi ulteriori giocatori a disposizione) si infortunavano ulteriori n. 2 giocatori che non potevano riprendere il gioco, pertanto la soc. Turchese rimaneva in campo con n. 6 giocatori. Dal referto Arbitrale emerge altresì dal 11' del 1' tempo fino al termine della gara una trentina di sostenitori della soc. Turchese, ingiuriavano offendevano e minacciavano l'Arbitro anche con termini ed espressioni che, per dimensione e percezione, risultano espressione di discriminazione razziale. il G.S. delibera di: -sanzionare la società Turchese Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Turchese Calcio-Pontecorr 0 - 3, nonchè con la penalizzazione di n. 2 punti in classifica (uno per aver causato la sospensione anticipata della gara e uno per aver effettuato n. 7 sostituzioni anzichè n. 5 come previsto dal regolamento);
-sanzionare la società Turchese Calcio con l'ammenda di euro 60.00 per aver effettuato un numero di sostituzioni superiori a quelli previsti dal regolamento; -inibire il dir. Acc. Signor Rizzieri Paolo fino al 03.12.2018 (sanzione determinata sia per responsabilità per errore nelle sostituzioni, sia per aver al termine della gara insultato l'Arbitro); -sanzionare la soc. Turchese ai sensi dell'art. 11.3 CGS con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse, sospendendo ai sensi dell'art. 16.2bis CGS l'esecuzione della sanzione per il periodo di prova di un anno, avvisando che in caso di reiterazione del comportamento entro il termine suddetto la sanzione sarà eseguita unitamente alla nuova da comminarsi e che, anche dopo il decorso di tale termine, la violazione potrà essere valutata ai fini della recidiva”. ----------- La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame, in base al disposto di cui all’art. 45,comma 3, lettera b) del C.G.S., la parte del ricorso attinente l’inibizione del Dirigente Rizzieri Paolo, trattandosi di provvedimento sanzionatorio inoppugnabile (inferiore ad un mese); preso in esame il ricorso presentato dalla Società Turchese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza, in rappresentanza della Società ricorrente giusta delega depositata in atti; sentito, altresì, per le vie brevi, l’arbitro il quale ha confermato il contenuto del suo rapporto di gara ed il relativo supplemento, precisando altresì che gli insulti discriminatori e le offese da parte del pubblico erano gridati da circa una ventina di persone su un pubblico complessivo di circa 60; ritenuta, pertanto, la sussistenza dei fatti come riportati nel predetto rapporto e la congruità delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo in primo gado, ad esclusione della penalizzazione di due punti in classifica da ridurre ad uno; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Turchese; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della inibizione fino al 3/12/2018 a carico del dirigente Rizzieri Paolo; - di confermare la sanzione sportiva perdita della gara Turchese-Pontecorr a carico della Società Turchese; - diridurre a un solo punto la penalizzazione nella classifica del Campionato di 1^ Categoria; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60.00; - di confermare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (provvedimento sospeso ex art. 16.2. bis del C.G.S.); - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.