C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 9/01/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sacra Famiglia Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Pozzonovo – Sacra Famiglia per 3-0; Inibizione fino al 14/01/2019 Dirigente accompagnatore Bozzola Antonio; Ammenda di € 60,00.- Campionato Juniores Elite

Ricorso A.S.D. Sacra Famiglia Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Pozzonovo – Sacra Famiglia per 3-0; Inibizione fino al 14/01/2019 Dirigente accompagnatore Bozzola Antonio; Ammenda di € 60,00.- Campionato Juniores Elite

La Società A.S.D. Sacra Famiglia ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel Comunicato n. 55 del 19/12/2018. con le quali ha assunto le sanzioni sopra indicate per la partecipazione irregolare “del giocatore ESPOSITO Damiano n. matr. 3566533 - data di nascita 12.03.1986 – alla gara in oggetto, pertanto non avente titolo a prendere parte all’incontro in quanto di età ben superiore a quella ammessa al campionato in oggetto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal l’ASD Sacra Famiglia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; tenuto conto che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha dichiarato che il calciatore che ha partecipato alla gara, oggi presa in esame, era il calciatore Esposito Mattia, nato il 27/4/2001 e non il giocatore Esposito Damiano (nato il 12/3/1986); ritenuto, alla luce di quanto sopra, regolare la partecipazione all’incontro del giocatore Esposito Mattia, in relazione all’età stabilita dal regolamento del Campionato Juniores Elite; rilevato, che l’A.S.D. Sacra Famiglia ha comunque compiuto una negligenza nell’indicare scorrettamente nella distinta della formazione un nominativo errato rispetto al giocatore effettivamente impiegato, dando così luogo al presente giudizio P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Sacra Famiglia; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologando la stessa con il risultato acquisito in campo di : Pozzonovo-Sacra Famiglia 1-1; di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Bozzola Antonio; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00.- a carico della Società - essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it