C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/01/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Santangiolese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 29 del 9/1/2019 – Squalifica fino al 6/3/2019 allenatore Volpato Efrem ‐ Campionato 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Santangiolese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 29 del 9/1/2019 – Squalifica fino al 6/3/2019 allenatore Volpato Efrem ‐ Campionato 2^ Categoria

La Società A.S.D. Santangiolese ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 29 del 9/1/2019 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 6/3/2019 a carico dell’allenatore Volpato Efrem per i seguenti motivi :   “Perché entrava in campo senza autorizzazione per protestare con atteggiamento minaccioso contro una decisione arbitrale,invitato ad uscire dal terreno di gioco continuava invece a protestare in modo aggressivo puntando un dito contro il direttore di gara e toccandolo, ritardando di 4(quattro) minuti la sua uscita." La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ASD Santangiolese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il direttore di gara, per le vie brevi,  il quale non solo ha confermato il proprio rapporto, ma ha altresì precisato che è stato costretto ad invitare il capitano della squadra Santangiolese ad adoperarsi per far uscire l’allenatore, che non voleva sentire ragione; ritenuta la sussistenza dei fatti e la congruità della sanzione applicata dal Giudice di primo grado P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Santangiolese; ‐ di confermare la sanzione della squalifica per fino al 6/3/2019 a carico dell’allenatore Volpato Efrem; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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