C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 30/01/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Stanga Vi Est Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Squalifica fino al 31/12/2019 Allenatore Di Stefano Piero – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Stanga Vi Est Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Squalifica fino al 31/12/2019 Allenatore Di Stefano Piero – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Stanga Vi Est ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con Comunicato n. 55 del 19/12/2018 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2019 a carico del’allenatore Di Stefano Piero per i seguenti motivi : “Con provvedimento assunto in C.U. n. 28 del 27.09.2018 questo ufficio trasmetteva gli atti al Procuratore Federale per quanto di competenza in merito all'accertamento di comportamenti riportati dall'A. in occasione della gara tra le società Stanga Vi Est e Poleo Aste, disputata il 23.09.2018. Riferiva, infatti, il DdG che a fine partita aveva raccolto le dichiarazioni scritte del presidente della Poleo Aste, con cui si accusava l'allenatore di Stanga Vi Est, Piero di Stefano, di aver colpito con un pugno al volto l'allenatore di Poleo Aste, Franco Erik e del dirigente accompagnatore di Stanga Vi Est, Giuseppe De Rosa, che qualificava come mendaci le medesime dichiarazioni. Poiché si trattava di eventi non percepiti dall'A., ma di rilevante gravità, appariva necessario demandare al Procuratore Federale per le indagini del caso. Dell'indagine era incaricato il collaboratore dr. Donato Sozzo, che rimetteva, a incombente espletato, una corposa relazione al Procuratore Federale territoriale e al Procuratore titolare dell'indagine, avviata a questo ufficio per i provvedimenti disciplinari da adottare. L'istruttoria consente di attribuire all'allenatore Piero Di Stefano l'episodio di violenza perpetrato nei confronti del collega avversario, Franco Herik, come acquisito dall'A., oltre ad altro episodio di comportamento illecito, allo stesso ascrivibile, di offese di contenuto discriminatorio, rivolte al giocatore di colore Ibrahim Sanogo (Poleo Aste). Anzi, sarebbe stato proprio questo secondo comportamento a determinare il primo. I fatti. Al 37º del IIº tempo l'A. allontanava entrambi gli allenatori per proteste. Mentre si avviavano agli spogliatoi, Piero di Stefano si sarebbe rivolto al giocatore Sanogo con espressioni offensive di contenuto discriminatorio razzista, suscitando le proteste di Franco Herik, che gli avrebbe chiesto ragione di un tale comportamento. A questo punto Di Stefano avrebbe interpellato con espressioni offensive il collega avversario, quindi lo avrebbe colpito al volto con un pugno, procurandogli una ferita al labbro. Tale versione dei fatti trova suffragio nelle dichiarazioni di due spettatori della partita, allocati in tribuna nelle immediate adiacenza del luogo in cui gli episodi si sono verificati, Umberto Pilan e la figlia minore, Lucrezia Celeste, tanto più attendibili, in quanto estranei alle vicende societarie. La seconda, in particolare, ha confermato quanto già oggetto di una sua precedente dichiarazione scritta. Le dichiarazioni di entrambi sono coerenti e circostanziate non lasciando adito a dubbi sul reale svolgimento dei fatti. A ciò si aggiungono altri elementi di corredo,quali le espressioni di risentimento e disgusto,affidate da Franco Herik a facebook nell'immediatezza dei fatti, ricevendo la solidarietà nello stesso sito dal dirigente di Stanga Vi Est, Enrico Andreotti, lo stesso che nella circostanza della violenza subita gli aveva consentito di allontanarsi, aprendogli l'accesso alla zona riservata agli spettatori. Enrico Andreotti,da parte sua,confermava di aver ricevuto notizia dell'occorso da alcuni spettatori, tanto in merito al pugno sferrato che alle espressioni a contenuto discriminatorio, accorgendosi della lesione riportata da Franco Herik mentre lo accompagnava sugli spalti, perché portava la mano alla bocca. Negava, a maggior chiarimento, che fosse presente sul posto dell'alterco tra gli allenatori il dirigente De Rosa e che egli stesso, amareggiato per l'accaduto, aveva telefonato al presidente di Poleo Aste, comunicandogli solidarietà per l'allenatore e porgendogli le scuse per l'occorso (circostanza confermata dal presidente Massimo Padovani). PQM il G.S., ritenuta accertata la responsabilità di Piero di Stefano,lo sanziona con l'inibizione a tutto il 31/12/2019.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’A.S.D. Stanga VI; sentiti il presidente della Società ricorrente, nonché l’allenatore Di Stefano assistiti dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; vista la documentazione ufficiale trasmessa dalla Procura Federale e depositata in atti; ritenuta la regolarità e completezza dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale e valutato inutile sentire le persone indicate dal Sig. Di Stefano per acquisire ulteriori informazioni; ritenuta la sussistenza di sufficienti e gravi elementi idonei a supportare la tesi accusatoria (le deposizioni rilasciate dal Sig. Pilan Umberto e dalla di lui figlia minore); soppesato lo scritto postato su Facebook dal Dirigente Andreotti Enrico, il cui contenuto, peraltro, è stato confermato integralmente al Collaboratore della Procura in merito ai comportamenti attribuiti al ricorrente; ritenuto, in particolare. che il Sig. Andreotti, Dirigente della Società Stanga Vi Est, ha affermato quanto segue: “l’accadimento in ordine ai fatti verificatisi tra gli allenatori, mi è stato riferito da alcuni spettatori tifosi della mia società. E’ vero che il mio allenatore rivolgendosi all’allenatore della squadra avversaria ha profferito testualmente <>. Ammetto che mi è stato riferito da questi tifosi, di cui sono certo della correttezza e lealtà, che sempre il mio allenatore Di Stefano ad un certo punto, avvicinatosi fisicamente alla persona del Sig. Franco, improvvisamente l’aveva colpito con un pugno al volto, segnatamente tra il mento ed il labbro inferiore. Di questo me ne sono accorto quando l’ho accompagnato sugli spalti in quanto si teneva la mano proprio in quel punto.” Ritenuta, pertanto, la sussistenza di entrambi gli addebiti sia con riferimento alla condotta di particolare violenza, sia con riferimento alla espressione discriminatoria profferita dal Sig. Di Stefano; ritenuta, tuttavia, più congrua in relazione quanto accaduto una sanzione inferiore a quella comminata P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Stanga VI Est; - di ridurre al 19/9/2019 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Di Stefano Piero; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it