C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 30/01/2019 – Delibera – Ricorso S.S.D. F.C. Valdagno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Squalifica fino al 2/4/2019 Allenatore Quintieri Raffaele – Campionato Allievi Regionale

Ricorso S.S.D. F.C. Valdagno Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 19/12/2018 – Squalifica fino al 2/4/2019 Allenatore Quintieri Raffaele – Campionato Allievi Regionale

La Società S.S.D. F.C. Valdagno ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con Comunicato n. 55 del 19/12/2018 con la quale ha assunto la sanzione della inibizione fino al 2/4/2019 a carico del Dirigente Quintieri Raffaele : “Riferisce l'A. nel referto che al 13º del II tempo concedeva un rigore a favore del Valdagno. Il giocatore che si accingeva a batterlo interrompeva tre volte la rincorsa, per cui l'A. annullava il penalty e sanzionava il giocatore con un calcio indiretto. Il comportamento, benché regolare a termini di regolamento, suscitava le ire dell'allenatore del Valdagno, Quintieri Raffaele Simone, che entrava nel rettangolo di gioco, si avvicinava minacciosamente al DdG e lo interpellava con epiteti ingiuriosi. Allontanato, non ottemperava subito al provvedimento arbitrale, si tratteneva ancora nel rettangolo di gioco, ma si tratteneva all'ingresso dello spogliatoio. Al termine della gara, unitamente ad altre persone non autorizzate, impediva all'A. di guadagnare immediatamente la propria stanza. Sempre a dire dell'A., qui era colto da una crisi d'ansia, conseguente al trattamento subito. Accusava giramenti di capo e instabilità di movimento, così da dover ricorrere all'aiuto dei dirigenti presenti sul posto, che chiamavano l'ambulanza. Era accolto al PS dell'ospedale di Santorso, dove é rimasto dalle ore 13.33 alle 18.14. La diagnosi d'ingresso, quale risulta dal certificato medico é di "anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva". I dati anamnestici non consentono, però, di pervenire alla valutazione di malattia oggettivamente rilevabile, considerato che le rilevazioni cardio-circolatorie, quali riportate nel referto, non consentono d'inserire il comportamento dell'allenatore nell'ipotesi di comportamento violento nel confronti dell'A., neppure nella nuova formulazione dell'illecito, quale formulata negli artt. 11bis e 19, nel testo modificato in data 7.12.2018. Peraltro, il comportamento tenuto dall'allenatore é meritevole del giudizio di riprovazione, essendosi estrinsecato in reiterate violazioni prima (entrata sul rettangolo di gioco e ingiurie e minacce) e dopo il provvedimento di allontanamento (rifiuto di abbandonare il campo e trattenimento all'ingresso dello spogliatoio con reiterazione delle espressioni di violenza e minaccia”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presa in esame la parte del ricorso trasmessa per competenza dal Giudice Sportivo Regionale (vedi C.U. n. 60 del 16/1/2019) e relativa al provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe; vista la documentazione ufficiale agli atti;

sentito personalmente l’arbitro, il quale ha integralmente confermato il rapporto di gara ed il relativo supplemento; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti come accertati tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale e i supplementi di rapporti rivestono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla S.S.D. F.C. Valdagno; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 2/4/2019 a carico dell’allenatore Quintieri Raffaele; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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