C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 30/01/2019 – Delibera – Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 16/1/2019 – Sanzione sportiva perdita gara Treviso-Virtus Agredo Savio del 16/12/2018; Ammenda di € 60,00 alla Società; Squalifica per 2 giornate giocatore Lo Curcio Filippo che rivestiva le funzioni di dirigente accompagnatore; Squalifica 1 giornata giocatore Celmanti Filippo – Campionato Regionale Under 17

Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 16/1/2019 – Sanzione sportiva perdita gara Treviso-Virtus Agredo Savio del 16/12/2018; Ammenda di € 60,00 alla Società; Squalifica per 2 giornate giocatore Lo Curcio Filippo che rivestiva le funzioni di dirigente accompagnatore; Squalifica 1 giornata giocatore Celmanti Filippo - Campionato Regionale Under 17

La Società A.C.D. Treviso ha presentato ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 60 del 16/1/2019 indicate in oggetto,in seguito alla partecipazione alla gara indicata in epigrafe del giocatore Celmanti Filippo che non ne aveva titolo, non essendo a tale data ancora tesserato. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso dell’A.C.D. Treviso; vista la documentazione ufficiale agli atti; ritenuta corretta e puntualmente motivata la decisione del Giudice Sportivo di prime cure e pertanto infondate le doglianze della Società Treviso P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.C.D. Treviso; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara del 16/12/2018 oggi presa in esame (applicazione art. 17/5 C.G.S.), omologando la gara stessa c.s. : Treviso-Virtus Agredo Savio 0-3; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore Lo Curcio Filippo (in veste anche di dirigente accompagnatore); - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Celmanti Filippo; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00 alla Società. di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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