C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 06/02/2019 – Delibera – Ricorso Giocatore Cassan Stefano – tesserato A.S.D. Lugugnana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 27 del 23/1/2019 –– Squalifica per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso Giocatore Cassan Stefano – tesserato A.S.D. Lugugnana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 27 del 23/1/2019 –– Squalifica per tre giornate - Campionato di 2^ Categoria

Il Giocatore Cassan Stefano – tesserato per la Società A.S.D. Lugugnana - ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà assunta con Comunicato n. 27 del 23/1/2019 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a suo carico per i seguenti motivi : “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso del giocatore Cassan Stefano (A.S.D. Lugugnana) vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha circoscritto l’accaduto in una leggera spinta all’avversario; alla luce di quanto sopra, si ritiene più congrua la sanzione della squalifica per due giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal giocatore Cassan Stefano, tesserato A.S.D. Lugugnana - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a suo carico. - Essendo il ricorso parzialmente accolto si dispone la restituzione della la tassa reclamo versata.

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