C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13/02/2019 – Delibera – Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 41 del 6/2/2019 – Squalifica sei giornate giocatore Lancia Daniele; Squalifica per due giornate giocatori Bordignon Stefano e Tessarollo Gabriele – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 41 del 6/2/2019 – Squalifica sei giornate giocatore Lancia Daniele; Squalifica per due giornate giocatori Bordignon Stefano e Tessarollo Gabriele – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C.D. Belvedere ha presentato ricorso avverso le decisioni su indicate assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicate nel Comunicato n. 41 del 6/2/2019 per i seguenti motivi : Squalifica per sei giornate a carico del calciatore Lancia Daniele : “per utilizzo di espressioni blasfeme (art. 19, comma 3 bis CGS : 1 giornata) oltre che condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara (art. 19,comma 4, lett. d, CGS : 4 giornate) con aggravio di una giornata in quanto capitano”. Squalifica per due giornate di garaa carico dei giocatori Bordignon Stefano e Tessarollo Gabriele. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica di due giornate nei confronti dei giocatori Bordignon Stefano e Tessarollo Gabriele, trattandosi di provvedimenti inoppugnabili, come disposto dall’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; presa in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per 6 giornate del giocatore Lancia Daniele; vista la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto dover rideterminare il provvedimento sanzionatorio a carico del predetto calciatore Lancia, rispetto alla dinamica dei fatti avvenuti, ritenendo più congrua la squalifica per quattro giornate a carico dello stesso P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. Belvedere; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico dei giocatori Bordignon Stefano e Tessarollo Gabriele; - di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica nei confronti del giocatore Lancia Daniele; essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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