C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03/04/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sossano Villaga Orgiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del 27/3/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Mazzucco Jacopo – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Sossano Villaga Orgiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del 27/3/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Mazzucco Jacopo - Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 41 del 27/23/2019 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mazzucco Jacopo : “1 (una) giornata per doppia ammonizione e 2 (due) giornate perché dopo il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione pronunciava espressione volgare verso il Direttore di gara”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso proposto dall’A.S.D. Sossano Villaga Orgiano; vista la documentazione ufficiale agli atti; valutata la sanzione inflitta dal Giudice sportivo in primo grado che appare congrua in relazione ai fatti acclarati; P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Sossano Villaga Orgiano; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Mazzucco Jacopo; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it