C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 10/04/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Real Tremignon Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 42 del 3/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Preciso Nicolas – Campionato di 3^ Categoria

Ricorso A.S.D. Real Tremignon Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 42 del 3/4/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Preciso Nicolas – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Real Tremignon ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 42 del 3/4/2019, con la quale ha inflitto al giocatore Preciso Nicola la sanzione della squalifica per tre giornate : “una giornata per doppia ammonizione e due giornate perché dopo il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione, uscendo dal campo imprecava, a bassa voce, verso il direttore di gara e calciava violentemente la bandierina del calcio d’angolo in segno di stizza provocandone la rottura e la conseguente sostituzione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso proposto dall’A.S. Real Tremignon; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha meglio chiarito di non aver sentito direttamente le asserite imprecazioni nei suoi confronti; ritenuto che appaia più congrua alla vicenda in esame la sanzione di due giornate nei confronti del giocatore Preciso Nicolas , espulso per doppia ammonizione, una volta allontanato dal campo, responsabile di un gesto antisportivo per aver sferrato un calcio alla bandierina del calcio d’angolo P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera -di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S.D. Real Tremignon; -di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Preciso Nicolas; -essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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