C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 04/07/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 855 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 855 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BARDELLE Graziano Presidente ASD Pegolotte Sig. TURATTI Alessio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte Sig. PADOAN Natalino Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte Sig. RAFI Jaouad Giocatore ASD Pegolotte Società ASD Pegolotte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/6/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : - il Sig. BARDELLE Graziano, Presidente ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale ( svolgimento dell'attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C. ); 39 delle N.O.I.F.( il tesseramento dei calciatori) e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.( tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RAFI JAOUAD e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia della stagione sportiva 2017/18 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento della Procura FIGC).” il calciatore JAOUAD RAFI (nato il 7.08.1999 – matricola 6.681.926) “all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità); art. 10,comma 2, del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari); art. 46,comma 6, C.G.S (norme procedurali); art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.(tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia nelle fila della Società ASD PEGOLOTTE, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa” il Sig. PADOAN NATALINO, Dirigente Accompagnatore dell‘ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara ), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAFI Jaouad sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse a una gara del Campionato Juniores Provinciale di Venezia 2017/18 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi del dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. TURATTI ALESSIO, Dirigente Accompagnatore dell’ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva); 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato Provinciale di Venezia 2017/18, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RAFI, Jaouad sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento deI calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sotto predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” la società ASD PEGOLOTTE, “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del Calciatore innanzi citato e dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/7/2018. AI dibattimento del 3/7/2018 sono risultati presenti : il Sig. BARDELLE Graziano Presidente ASD Pegolotte il Sig. TURATTI Alessio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte il Sig. PADOAN Natalino Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte il Sig. RAFI Jaouad Giocatore ASD Pegolotte la Società ASD Pegolotte, rappresentata dal Sig. Bardelle Graziano (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento ed il Presidente ha chiesto alle parti se vi sia disponibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. I Rappresentanti dell’A.S.D. Pegolotte e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 del C.-G.S. e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BARDELLE Graziano Presidente ASD Pegolotte : inibizione di gg. 40 in luogo di gg. 60, a decorrere dalla cessazione della precedente sanzione irrogata; a carico del Sig. TURATTI Alessio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte : inibizione di 20 gg. in luogo di gg. 30; a carico del Sig. PADOAN Natalino Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte : inibizione di gg. 14, in luogo di gg. 20; a carico del Sig. RAFI Jaouad Giocatore ASD Pegolotte : 1 giornata di squalifica, in luogo di 1 giornata di squalifica+ammonizione, da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/19; a carico della Società ASD Pegolotte : a) 1 punto di penalizzazione in luogo di 1 punto +ammonizione, da scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores 2017/18; b) Ammenda di € 200,00, in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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