C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 04/07/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 669 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/6/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SALBRE Abroubagui Giocatore F.C. Dolo 1909 Società La Società F.C. DOLO 1909 Il sig SALBRE Abroubagui. tesserato per la stagione 2017/18 per la F.C.D. Dolo 1909, “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, CGS, nonché per comportamento discriminatorio ex art.11, comma 1, CGS per aver, per sua stessa ammissione resa in sede di audizione, il giorno successivo della partita FCD Dolo vs S. Martino Lupanese del 10.09.2017, Campionato di Promozione, inviato, sia pur tramite una chat privata con l’applicazione Messanger un messaggio al direttore di gara, sig. Ayoub Mallouk, dal contenuto particolarmente offensivo e discriminatorio, avente il seguente tenore: “Tu sei proprio un figlio di puttana!!! Sei vergognoso… ma non hai dignità? Lascia stare i campi da calcio che fai un bene a tutti… ora capisco perché gli arbitri africani non vanno avanti siete pronti a mettervi a pecora per 2 euro… spero di ribeccarti presto per i campi”. la Società F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS per la condotta del sig Abroubagui Salbre come sopra descritta”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/7/2018.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 669 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/6/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SALBRE Abroubagui Giocatore F.C. Dolo 1909 Società La Società F.C. DOLO 1909 Il sig SALBRE Abroubagui. tesserato per la stagione 2017/18 per la F.C.D. Dolo 1909, “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, CGS, nonché per comportamento discriminatorio ex art.11, comma 1, CGS per aver, per sua stessa ammissione resa in sede di audizione, il giorno successivo della partita FCD Dolo vs S. Martino Lupanese del 10.09.2017, Campionato di Promozione, inviato, sia pur tramite una chat privata con l’applicazione Messanger un messaggio al direttore di gara, sig. Ayoub Mallouk, dal contenuto particolarmente offensivo e discriminatorio, avente il seguente tenore: “Tu sei proprio un figlio di puttana!!! Sei vergognoso... ma non hai dignità? Lascia stare i campi da calcio che fai un bene a tutti… ora capisco perché gli arbitri africani non vanno avanti siete pronti a mettervi a pecora per 2 euro... spero di ribeccarti presto per i campi”. la Società F.C.D. Dolo 1909 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, CGS per la condotta del sig Abroubagui Salbre come sopra descritta”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/7/2018.

AI dibattimento del 3/7/2018 sono risultati presenti: il Sig. SALBRE Abroubagui Giocatore Società F.C. Dolo 1909 La Società F.C. DOLO 1909, rappresentata dal Sig. Renato IACOVONE (Vice Presidente); il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Dott. Sciuto ha comunicato che in caso di patteggiamento da parte del calciatore SALBRE Abroubagui, la Procura ha stabilito la sanzione della squalifica per sette giornate, in luogo di 10. Il Calciatore SALBRE Abroubagui, dichiara di non aderire al cosiddetto patteggiamento previsto dall’art. 23 C.G.S. Il Rappresentante della Società F.C. Dolo Sig. Renato Iacovone e la Procura Federale, hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato una sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico della Società F.C. Dolo 1909 : ammenda di € 300,00 in luogo di € 450,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. ----------------- Ripreso il dibattimento, il Dott. Sciuto, attesa la mancata accettazione di patteggiamento da parte del giocatore SALBRE Abroubagui, richiede ai sensi dell’art. 11, comma 1 del C.G.S. la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara. Il calciatore Salbre chiede l’applicazione di una sanzione più mite, ritenendo di aver agito spinto dalla consapevolezza di aver subito una ingiustizia sportiva (mancata concessione di un calcio di rigore, giustificata peraltro dal direttore di gara in modo quasi offensivo, ritenendo quest’ultimo che il taglio al sopracciglio derivato dal contatto con un avversario fosse stato provocato). Il Sig. Salbre esclude che la frase “voi arbitri africani” abbia un contenuto razzista in primis perché è esso stesso nato in Africa, in secondo luogo perché era riferito ad una convinzione in ordine all’atteggiamento che normalmente hanno le persone del suo continente riguardo alla vita.

Il Tribunale ritiene di escludere che la frase “voi arbitri africani …..” abbia contenuto discriminatorio, atteso anche il fatto che l’autore della pronuncia è esso stesso africano. Questa assorbente considerazione fa venir meno il presupposto di applicabilità della sanzione prevista dall’art. 11,comma 1 del C.G.S. Tuttavia, non si può non sottolineare la gravità delle offese e delle minacce contenute nel messaggio inviato via messanger dal calciatore deferito, a tacere il fatto che tale messaggio risulta essere stato inviato ben due giorni dopo la disputa dell’incontro agonistico preso in esame P.Q.M. Il Tribunale, ritenuto di applicare alla fattispecie in esame l’art. 19,comma 1 del C.G.S., ritiene congrua la sanzione della squalifica di cinque giornate da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2018/2019.

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