C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 04/07/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 856 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 856 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. BALDON Adriano Presidente ASD Gazzeraolimpia Chirignago Sig. SAKIROSKI Asmet Calciatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago Sig. ZANATTA Sandro Dirigente Accompagnatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago Società ASD GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. BALDON Adriano – Presidente ASD Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 22,comma 6 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore SAKIROROSKI Asmet in n. 7 gare del Campionato di 2^ Categoria 2017/18 (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento della Procura FIGC) sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, limitatamente alle gare del 10.9 e 17.8.2017 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa”; 2.Il Sig. SAKIROSKI Asmet Calciatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 22,comma 6 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico sportiva) perché malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta a n. 7 gare del Campionato di 2^ Categoria 2017/18(vedi elenco indicato nell’atto di deferimento della Procura FIGC) ed inoltre ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva limitatamente alle gare del 10.9. e 17.9.2017e di dotarsi di apposita copertura assicurativa”; 3.Il Sig. ZANATTA Sandro – Dirigente accompagnatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 22,comma 6 del C.G.S. (esecuzione delle sanzioni) e anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) e art. 61, commi 1 e 6 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 7 gare del Campionato di 2^ Categoria 2017/2018,in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore SAKIROROSKI Asmet, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnato al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 7 gare (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento della Procura FIGC) senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, limitatamente alle gare del 10.9 e 17.9.2017 e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”.

3. la Società ASD Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del giocatore innanzi citato e e del Dirigente accompagnatore ufficiale”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/7/2018. AI dibattimento del 3/7/2018 sono risultati presenti : il Sig. BALDON Adriano Presidente ASD Gazzeraolimpia Chirignago, il Sig. SAKIROSKI Asmet Calciatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago il Sig. ZANATTA Sandro Dirigente Accompagnatore ASD Gazzeraolimpia Chirignago la Società ASD Gazzeraolimpia Chirignago, rappresentata dal Sig. Baldon Adriano (Presidente) tutti assistiti dagli Avv. Arianna Tosoni del Foro di Venezia e l’Avv. Giuseppe Fumarola del Foro di Treviso. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, a seguito dell’esibizione da parte della Soocietà Gazzeraolimpia Chirignago del certificato medico di idoneità fisica del giocatore Sakiroski Asmet, avente scadenza 18/9/2017, è risultato che il documento ha coperto le gare disputate dal giocatore stesso il 10 e 17/9/2017. Conseguentemente, chiede che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento della violazione all’art. 43 NOIF. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BALDON Adriano Presidente ASD Gazzeraolimpia Chirignago : inibizione di gg. 40, in luogo di gg. 60; a carico del Sig. ZANATTA Sandro Dirig. Accomp. ASD Gazzeraolimpia Chirignago: inibizione di gg.30 in luogo di gg. 45; a carico del Sig. SAKIROSKI Asmet Calciatore Gazzeraolimpia Chirignago : 1 giornata di squalifica, in luogo di 1 giornata di squalifica + ammonizione, da scontarsi nel campionato di competenza 2018/19; a carico della Società ASD Gazzeraolimpia Chirignago : a) n. 2 punti di penalizzazione, in luogo di n. 3 punti, da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2017/18 b) ammenda di € 300, in luogo di € 450.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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