C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 965 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 965 stagione 2017/2018 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. FILIPPETTO Ireno Presidente ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti il Sig. LABIAD Nasreddine Calciatore ASD Mor Biancade Carbonerae all’epoca dei fatti il Sig. COSSU FGiuseppe Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera il Sig. DE BIASI Danilo Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera la Società ASD Mor Biancade Carbonera La Procura Federale della F.I.G.C. con atto ufficiale ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. FILIPPETTO Ireno - Presidente ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati della FIGC) e art. 39 N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori), nonché art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LABIAD Nasreddine e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo nel corso di 4 gare del Campionato di 3^ Categoria della stagione 2017/18” Il Sig. LABIAD Nasreddine, già Calciatore ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti “non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis. comma 5 del C.G.S. per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 46, comma 6 del C.G.S. (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) per aver egli disputato nelle fila dell’A.S.D. Mor Biancade Carbonera senza averne titolo, n. 4 gare del Campionato di 3^ Categoria nella stagione sportiva 2017/18, perché non regolarmente tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il Sig. COSSU Giuseppe, Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art.43, comma 1 delle NOIF. (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale nella squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria 2017/18 (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento) in cui è stato impiegato in posizione irregolare il giocatore LABIAD Nasreddine, in quanto non tesserato, sottoscrivendo le relative distinte gara, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. DE BIASI Danilo, Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione all’art.43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale nella squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria 2017/18 (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento) in cui è stato impiegato in posizione irregolare il giocatore LABIAD Nasreddine, in quanto non tesserato, sottoscrivendo le relative distinte gara, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società ASD Mor Biancade Carbonera “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori ufficiali”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 11/9/2018. AI dibattimento dell’11/9/2018 sono risultati presenti : il Sig. FILIPPETTO Ireno Presidente ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti, rappresentato dal Sig. Moro Loreno, come da delega depositata in atti il Sig. COSSU Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera il Sig. DE BIASI Danilo Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera la Società Mor BiancadeCarbonera rappresentata dal Sig. Moro Loreno (attuale Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.

non si è presentato all’udienza inerente il dibattimento del procedimento il Sig. LABIAD Nasreddine, Calciatore ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti, In via preliminare il Sig. Moro conferma che il calciatore Labiad era sprovvisto di certificato medico Precisa che questo è accaduto in quanto, pur essendogli stata prenotata la rituale visita di accertamento all’idoneità sportiva, questo non si è presentato senza dare alla Società alcuna comunicazione. Il Tribunale, ha dato lettura dell’atto di deferimento, ed il Presidente ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Il Sig. Moro ed il Sig. De Biasi hanno dichiarato la loro disponibilità al patteggiamento della sanzione nella misura indicata dalla Procura. Il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di essere disponibile all’applicazione dell’art. 23 CGS, propone le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. FILIPPETTO Ireno già Presidente ASD Mor Biancade e all’epoca dei fatti . inibizione di giorni 60, in luogo di 90 gg. a decorrere dal termine della sanzione del Procedimento rubricato n. 974 (atti Procura) a carico del Sig. DE BIASI Danilo Dirigente accompagnat. ASD Mor Biancade Carbonera : inibizione di 20 gg, in luogo di. 30 gg Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. dichiara l’efficacia e conferma i seguenti provvedimenti sanzionatori patteggiati : a carico del Sig. FILIPPETTO Ireno già Presidente ASD Mor Biancade e all’epoca dei fatti . inibizione di giorni 60, in luogo di 90 gg. a decorrere dal termine della sanzione del Procedimento rubricato n. 974 (atti Procura) a carico del Sig. DE BIASI Danilo Dirigente accompagnat. ASD Mor Biancade Carbonera : inibizione di 20 gg, in luogo di. 30 gg Viceversa il Sig. Cossu non si dichiara disponibile al patteggiamento. Infatti, pur avendo firmato, come dirigente accompagnatore, la distinta relativa a due gare che vedevano la partecipazione del calciatore Labiad in posizione irregolare, ritiene che la sua società non lo abbia messo nelle condizioni di poter svolgere in sicurezza il proprio rapporto di collaborazione con la stessa e quindi nella sostanza non si ritiene responsabile di quanto accaduto. A questo punto il Procuratore Federale, preso atto di quanto sopra, ritenuta la responsabilità del Sig. Cossu, chiede che allo stesso venga applicate la sanzione della inibizione di 40 giorni. Il Dott. Sciuto dichiara la non disponibilità della Procura all’applicazione dell’art. 23 nei confronti della Società ASD Mor. Biancade Carbonera stante la necessità di connotare la sanzione in termini concretamente afflittivi, e constatata l’impossibilità di procedere al patteggiamento nei confronti del Sig. Labia, stante la sua assenza. Per tali ragioni, ritenuta pacificamente la responsabilità degli stessi per le violazioni ascritte, propone le seguenti sanzioni :

a carico del calciatore Labiad : Calciatore ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti : squalifica di una giornata nel campionato di competenza, e una giornata di squalifica da scontarsi in Coppa Trofeo della categoria di competenza, a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso la FIGC; a carico ASD Mor Biancade Carbonera : n. 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19 e 1 punto di penalizzazione del Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria 2018/19 Ammenda di € 350,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite oggi presenti per le quali non è stato consentito l’applicazione dell’art. 23 CGS - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. e ritenute congrue le stesse P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. COSSU Giuseppe Dirigente accompagnatore ASD Mor Biancade Carbonera : inibizione di gg. 40 a carico del calciatore Labiad : Calciatore ASD Mor Biancade Carbonera all’epoca dei fatti : squalifica di una giornata nel campionato di competenza, e una giornata di squalifica da scontarsi in Coppa Trofeo della categoria di competenza, a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso la FIGC; a carico ASD Mor Biancade Carbonera : n. 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2018/19 e 1 punto di penalizzazione del Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria 2018/19 Ammenda di € 350,00.-

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