C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 19/09/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1151 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BARCO Gian Luca Calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese della Società ASD Virtus Plateolese La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 18/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. BARCO Gianluca – calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per avere inviato in data 30/11/2017 mediante il servizio di messaggistica “Messanger” del sociale network “Facebook” al Sig. Bordignon Cristiano – arbitro della gara Città di Asolo—Virtus Plateolese del 26/11/2017 valevole per il Campionato di 2^ Categoria organizzato dal C.R,V. e demandato alla Delegazione Provinciale di Padova, in occasione della quale era stato dallo stesso espulso – una serie di messaggi privati dal contenuto irriguardoso, offensivo e minaccioso, esprimendosi , a commento dei fatti accaduti durante la partita nei seguenti termini : “carissimo Bordignon Cristiano, quanto deve essere sublime e appagante aver potere decisionale rispetto alle sorti sportive dei tesserati LND?= Spero vivamente che domenica negli spalti di Asolo ci sia stato un commissario esterno per valutare il suo operato, che a dir poco è stato SCANDALOSO. Oltre alle chiare ed evidenti lacune teoriche dimostrate in materia di regolamento calcistico, si palesata, da parte sua,
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1151 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BARCO Gian Luca Calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese della Società ASD Virtus Plateolese La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 18/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. BARCO Gianluca – calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per avere inviato in data 30/11/2017 mediante il servizio di messaggistica “Messanger” del sociale network “Facebook” al Sig. Bordignon Cristiano – arbitro della gara Città di Asolo—Virtus Plateolese del 26/11/2017 valevole per il Campionato di 2^ Categoria organizzato dal C.R,V. e demandato alla Delegazione Provinciale di Padova, in occasione della quale era stato dallo stesso espulso – una serie di messaggi privati dal contenuto irriguardoso, offensivo e minaccioso, esprimendosi , a commento dei fatti accaduti durante la partita nei seguenti termini : “carissimo Bordignon Cristiano, quanto deve essere sublime e appagante aver potere decisionale rispetto alle sorti sportive dei tesserati LND?= Spero vivamente che domenica negli spalti di Asolo ci sia stato un commissario esterno per valutare il suo operato, che a dir poco è stato SCANDALOSO. Oltre alle chiare ed evidenti lacune teoriche dimostrate in materia di regolamento calcistico, si palesata, da parte sua,
una totale assenza di autorevolezza sul piano direzionale in relazione alla gestione della gara. Può star certo che manderò un rapporto dettagliato riguardo il suo operato alla Sezione AIA di Treviso, alla quale raccomanderò senza dubbio una sua “retrocessione” a categorie giovanili come allievi o giovanissimi, nella speranza che, nelle medesime, possa fare meno danni. Nella speranza che possa riflettere su quanto da lei compiuto, le auguro buona giornata”. 2. la Società ASD Virtus Plateolese “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto suo tesserato”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 18/9/2018. AI dibattimento del 18/9/2018 sono risultati presenti :i il Sig. BARCO Gian Luca Calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese la Società ASD Virtus Plateolese, rappresentata dal Sig. Toniolo Tiziano Valerio (Presidente) che ha fatto pervenire una memoria difensiva La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BARCO Gian Luca Calciatore tesserato ASD Virtus Plateolese: squalifica di 30 gg., in luogo di 45 gg. a carico dell’ASD Virtus Plateolese Ammenda di € 140,00 in luogo di € 200.00.‐ Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. ‐ Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
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