C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/10/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1364 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1364 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. MAGRIN Mauro Presidente US Comitense all’epoca dei fatti Sig. GLUHIC Izudin calciatore US Comitense Sig. ZANTOMIO Davide già Dirigente accompagnatore Comitense Società U.S. Comitense La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/8/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. MAGRIN Mauro – Presidente U.S. Comitense “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10 comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti) anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.) art. 39 delle NOIF (tesseramento dei calciatori), art. 43 commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dl calciatore GLUHIC Izudin e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, e di dotarlo e di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso in n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria di Padova 2017/18”; 2.Il Sig. GLUHIC IZUDIN Calciatore “all’epoca dei fatti non ancora tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis,comma 5 del C.G.S., della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 10 comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti), art. 46 comma 6 del C.G.S. (norme procedurali), art. 43 comma 1 e delle NOIF (tutela medico-sportiva), per aver egli disputato n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria di Padova 2017/18 (vedi elenco atto deferimento Procura) nelle fila della Società Comtense, senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”;

3.il Sig. ZANTOMIO Davide – Accompagnatore Ufficiale all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva). art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolte le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria di Padova 2017/18, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore GLUHIC IZUDIN, sottoscrivendo le relative 2 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare (vedi elenco sull’atto di deferimento della Procura) senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; 4. la Società U.S. Comitense “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore GLUHIC IZUDIN e del Dirigente accompagnatore”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 23/10/2018. AI dibattimento del 23/10/2018 sono risultati presenti : il Sig. MAGRIN Mauro Presidente US Comitense all’epoca dei fatti la Società U.S. Comitense, rappresentata dal Sig. Magrin Mauro (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. non sono comparsi, pur ritualmente convocati : il Sig. GLUHIC Izudin calciatore US Comitense il Sig. ZANTOMIO Davide già Dirigente accompagnatore Comitense Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. MAGRIN Mauro Presidente US Comitense all’epoca dei fatti : inibizione di gg. 20, in luogo di gg. 30 a carico del Sig. GLUHIC Izudin già calciatore ora Dirigente US Comitense : inibizione di gg. 5 in luogo di gg. 7 a carico del Sig. ZANTOMIO Davide già Dirigente accompagnatore Comitense : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 20 a carico dell’U.S. Comitense : a)1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 3^ Categoria 2018/19 b(ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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