C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/10/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1238 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1238 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. LA TORRE G.Luca Antonio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte della Società ASD Pegolotte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/6/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. LA TORRE G.Luca , Dirigente Accompagnatore dell‘ASD PEGOLOTTE “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (principi lealtà, correttezza e probità), in relazione all’art. 27 delle NOIF ed al punto 2, lettera a) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2017 – s.s. 2017/18 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver egli svolto le funzioni di di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione di n. 3 gare del Campionato Giovanissimi Provinciale di Padova n cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché appartenente a categoria diversa da quella consentita dai limiti di età, il giocatore El Messoui Osama, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo”. la società ASD PEGOLOTTE, “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale sopra citato alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse, era espletata l’attività, sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis comma 5 del C.G.S. Il Sig. LA TORRE G.Luca Antonio – Dirigente accompagnatore e la Società ASD Pegolotte hanno espressamente richiesto, per le vie brevi, il differimento dell’udienza dal 18/9 al 23/10/2018 a seguito di sopraggiunti impedimenti. Il Tribunale e il Dott. Sciuto hanno deliberato di rinviare Il dibattimento del procedimento relativo alle parti sopra citate all’udienza del giorno 23 ottobre 2018 alle ore 16.00. Sono risultati presenti all’udienza del 23/10/2018 : il Sig. LA TORRE Gianluca Antonio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte, rappresentato dal Sig. Lazzarin Roberto per delega come da documento in atti la Società ASD Pegolotte, rappresentata dal Sig. Lazzarin Roberto (Vice Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti deferite presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
I soggetti deferiti presenti e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del Sig. LA TORRE Gianluca Antonio Dirigente accompagnatore ASD Pegolotte : inibizione di gg. 30 in luogo di gg. 45 a carico della Società ASD Pegolotte a)2 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Giovanissimi Under 15 a decorrere dall’eventuale futura partecipazione di una squadra a detto Campionato; b) ammenda di € 100,00 in luogo di € 150,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto e intervenuto tra la Procura e le parti deferite P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.