C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31/10/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1299 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1299 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Leone Francesco Calciatore tesserato A.C.D. Treviso Società A.C.D. Treviso La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 24/9/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. LEONE Pierfrancesco – Calciatore A.C.D. Treviso “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 111 delle NOIF, perché, quale calciatore (all’epoca dei fatti minorenne) tesserato per la Società USD Cimapiave nella stagione 2016/2017, a mezzo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, inoltrava un reclamo al TFN – Sezione Tesseramenti con il quale chiedeva lo svincolo dal tesseramento in essere, motivato dall’asserito trasferimento dell’intero nucleo familiare in altra regione non limitrofa ed all’uopo producendo un certificato di residenza del Comune di San Valentino Torio (SA) compiacente o ottenuto con l’inganno, atteso che il predetto di fatti, continuava ad essere, a tutti gli effetti, domiciliato nella Provincia di Treviso e con tale condotta traeva in inganno, in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 111 NOIF, lo stesso TFN che dichiarava svincolato il calciatore dalla data dell’1/12/2017, e che gli consentiva di tesserarsi, in data 14/12/2017, con l’A.C.D. Treviso”. 2.la Società A.C.D. Treviso “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 111 delle N.O.I.F., per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Leone Piefrancesco, come descritto nel capo dell’atto di deferimento della Procura Federale”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 30/10/2018. AI dibattimento del 30/10/2018 sono risultati presenti : Sig. Leone Francesco Calciatore tesserato A.C.D. Treviso Società A.C.D. Treviso rappresentata dal Sig. Settimo Matteo, come da delega depositata in atti il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. Leone Francesco Calciatore tesserato A.C.D. Treviso : squalifica di sei giornate in luogo di nove giornate da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; a carico della Società A.C.D. Treviso ; ammenda di € 200,00 in luogo di € 300.00.

Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

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