C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/11/2018 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1171 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1171 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GARBIN Michele Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona Calcio del Sig. PRADELLA Paolo A.C.D. Sona Calcio della Società A.C.D. Sona Calcio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 27/9/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : 1.Il Sig. GARBIN Michele – Dirigente accompagnatore ASD Sona Calcio “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. in riferimento al combinato disposto dell’art. 23 , comma 1 delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1,punto 14/C pubblicato l’1/7/2017, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica nel corso della stagione sportiva 2017/2018 a favore della squadra Juniores Elite Regionali dell’ASD Sona Calcio, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abiltazioni previste dalla normaiva di riferimento, quali l0iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico o possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante”. 2.Il Sig. PRADELLA Paolo – Presidente ASD Sona Calcio ““per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. Comma 1 del C.G.S. in riferimento al combinato disposto dell’art. 23 , comma 1 delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1,punto 14/C pubblicato l’1/7/2017, per avere permesso e consentito al Sig. Garbin Michele di svolgere attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 a favore della squadra Juniores Elite Regionali dell’ASD Sona Calcio , sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, quali l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico o possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante”; 3. la Società ASD Sona Calcio “ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati Signori Garbin Michele, Pradella Paolo e Sambenini Nicola”.
Il Tribunale preso atto della regolarità delle notificazioni delle convocazioni e della mancata comparizione dei soggetti deferiti, ha invitato il Procuratore ad esporre i motivi riguardanti il deferimento ed ha chiesto di formulare le proprie conclusioni, nonché le sanzioni d‘applicare. Il Dott. Sciuto - Rappresentante della Procura della F.I.G.C. - ha esposto i motivi riguardanti il deferimento ed ha così concluso : a carico del Sig. GARBIN Michele Dirigente accompagnatore ASD Sona Calcio : inibizione di 3 mesi a carico del Sig. PRADELLA Paolo Presidente ASD Sona Calcio : inibizione di 3 mesi a carico della Società ASD Sona Calcio : ammenda di € 500.- Il Tribunale visti gli atti di accusa; sentito il Rappresentante della Procura; valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C.; ritenuta la sussistenza dei fatti rispettivamente ascritti ai soggetti deferiti che risultano pacificamente dall’evidenza in atti e ritenuta. altresì, la congruità delle sanzioni richieste delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. GARBIN Michele Dirigente accompagnatore ASD Sona Calcio : inibizione di 3 mesi a carico del Sig. PRADELLA Paolo Presidente ASD Sona Calcio : inibizione di 3 mesi a carico della Società ASD Sona Calcio : ammenda di € 500.-