C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 9/01/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. LEVAK Alessandro calciatore tesserato all’epoca dei fatti F.C. Spinea 1966, ora tesserato A.C.D. Gazzeraolimpia Chirignago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/10/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Calciatore LEVAK Alessandro, all’epoca dei fatti tesserato F.C. Spinea 1966, ora tesserato A.C.D. Gazzeraolimpia Chirignago “perché all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società F.C. Spinea 1966, per la violazione dell’art. 1 bis. comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta gravemente offensiva nei confronti del Sig. Nicolò Zanon arbitro effettivo della Sezione AIA di Venezia, profferendo nei suoi confronti e alla presenza di numerosi testimoni le seguenti frasi : “arbitro venduto, arbitro di merda, arbitro finocchio” nonché altre del medesimo tenore”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’8/1/2019. AI dibattimento dell’8/1/2019 sono risultati presenti : il Sig. LEVAK Alessandro calciatore all’epoca dei fatti tesserato F.C. Spinea 1966, ora tesserato A.C.D. Gazzeraolimpia Chirignago, assistito dalla madre Sig.a DUSO Margot il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. La parte deferita e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 C.G.S. e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura: a carico di LEVAK Alessandro calciatore tesserato all’epoca dei fatti F.C. Spinea 1966, ora tesserato A.C.D. Gazzeraolimpia Chirignago : squalifica di 40 giorni, in luogo di 60 giorni, da scontare nel Campionato di competenza 2018/19. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.